Quesiti e approfondimenti

Fatturazione e riepilogo intra per merce in c/sostituzione

L’operazione prospettata si compone di due distinti momenti:

  1. 1.  Sostituzione del bene difettoso con l’invio di un nuovo bene in c/sostituzione.

“Le sostituzioni di beni dell’intero prodotto o di parti di esso, durante il periodo di garanzia, non costituiscono cessioni imponibili ai fini IVA qualora le stesse siano effettuate in esecuzione di un’obbligazione prevista contrattualmente”  così si esprime l’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 502563 dell’11 novembre 1975.

Pertanto si deve osservare che nel caso di specie, la sostituzione effettuata (presumibilmente in garanzia), non è considerata una cessione imponibile ai fini IVA. Affinché la sostituzione non si qualifichi come cessione è necessario indicare nel DDT relativo alla consegna o spedizione del bene in sostituzione la relativa causale e l’annotazione “materiale ceduto senza pagamento di corrispettivo in relazione alla clausola contrattuale prevista nel contratto di vendita n….”

Per completezza espositiva si precisa che, qualora la sostituzione avvenga oltre i termini contrattuali di garanzia previsti, è necessario sottoporre la sostituzione ad imponibilità ex art. 2 co. 2 n.4) D.P.R. 633/72, prendendo quale base imponibile il valore normale del bene in sostituzione, eventualmente ridotto del valore dei beni ritirati.

  1. 2.       Sopravvenuta cessione del bene in sostituzione a fronte della mancata restituzione della merce difettosa.

Nel momento in cui la restituzione dei beni difettosi è divenuta impossibile (perché smarrita), le parti hanno successivamente concordato che la spedizione dei nuovi beni venga assunta a titolo di cessione onerosa, oggetto pertanto di successiva trattativa commerciale per la definizione del corrispettivo e conseguente fatturazione da parte del cedente.

Nel caso di specie, si considera quale momento di effettuazione dell’operazione la trattativa commerciale finalizzata a stabilire prezzo e condizioni: l’ammontare imponibile è stabilito appunto dalla trattativa commerciale medesima.

I termini di fatturazione sono i seguenti, ricordando che si tratta di una cessione intracomunitaria: la fattura di vendita deve essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione ma con riferimento al mese precedente.

Come comunicato, il sopravvenuto accordo tra le parti è avvenuto a fine ottobre e la fattura è stata emessa entro il mese di ottobre, entro i termini di legge (15 novembre). Si ricorda che la cessione è “non imponibile” ai sensi dell’art. 41 DL 331/93.

Si sottolinea che, in tale fattispecie, sia importante e necessaria la conservazione della documentazione in possesso relativa al contratto e le sopravvenute trattative commerciali, al fine di provare il momento di effettuazione dell’operazione di cessione, da cui discendono i conseguenti obblighi fiscali.

Per quanto riguarda la compilazione del modello INTRA, dovrà essere compilato il modello 1-bis da presentarsi entro il 25° giorno del mese successivo  a quello in cui l’operazione è soggetta a registrazione.

Ricordando che, ai sensi dell’art. 23 DPR 633/72  le fatture emesse sono oggetto di registrazione entro 15 giorni dalla data della loro emissione, la fattura in esame rientra nell’elenco riepilogativo intrastat mensile o trimestrale (in ragione della vostra periodicità) in riferimento al mese o al periodo in cui la fattura emessa è oggetto di registrazione.

In termini pratici la fattura sarà oggetto di inclusione nell’elenco riepilogativo del mese in cui la fattura è soggetta a registrazione (ad es. fattura emessa e registrata ad ottobre da includere nell’elenco riepilogativo mensile INTRA di ottobre da presentarsi entro il 25 novembre 2013).

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