Il legislatore, nel dettare la disciplina concernente il documento di trasporto (DDT) ha sottolineato come lo stesso debba essere emesso anche nell’ipotesi di movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà, al fine di poterne dimostrare la provenienza dinanzi alle competenti autorità e per poter superare la presunzione di cessione o di acquisto da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si tratta, principalmente, dei casi di trasferimento di merci in conto deposito, in conto lavorazione, in caso di contratti estimatori, ecc. In questi casi il DDT deve contenere l’espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (es. “reso lavorato su beni di Vostra proprietà”). Per ciò che riguarda la data da indicare nel documento di trasporto, si deve far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di trasporto (quindi la data in cui il trasportatore prende in consegna la merce e parte dallo stabilimento della società istante): a riguardo, però, precisiamo che il DDT può anche essere compilato prima, nel qual caso si dovranno indicare entrambe le date (quella di creazione del DDT e quella della partenza della merce dallo stabilimento). In altre parole, la società istante può emettere il DDT con la data 31.01.2013, però se il trasportatore prende in consegna la merce e parte dallo stabilimento in direzione Svizzera i primi giorni di febbraio, nel DDT si dovrà indicare anche quest’ultima data.
Quanto, invece, alla fatturazione, precisiamo quanto segue:
- la società istante può benissimo emettere fattura per la lavorazione della merce (che è una prestazione di servizi) in data 31.01.2013, dal momento che:
- non è legata in nessun modo alla movimentazione della merce;
- ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.633/1972 l’emissione della fattura prima del pagamento fa nascere l’esigibilità dell’imposta da parte dello Stato e quindi la sua computabilità nella liquidazione periodica di gennaio 2013;
- una volta emessa la fattura al cliente italiano, la stessa non è necessario che accompagni la merce verso la Svizzera, in quanto trattasi di un movimento di merci non di proprietà e la fattura ha come oggetto una prestazione di servizi (la lavorazione) e non una cessione di beni, la quale avviene tra il cliente italiano e il soggetto svizzero;
- sempre con riferimento al punto precedente, qualora si voglia essere prudenti, si potrebbe far presente la cosa al soggetto italiano per il quale si è lavorata la merce che consegni alla società istante una copia della fattura di vendita della stessa al cliente svizzero, e quindi far scortare la merce con il DDT e quella che realmente è una fattura per cessione di beni.