Facciamo presente che la fattura inviata riepiloga, per una parte, il costo per servizi ricevuti, mentre per la restante quota indica il riaddebito di costi sostenuti per l’organizzazione dei vari meeting e relativi spostamenti.
Da un punto di vista meramente pratico, la disciplina di riferimento deve essere ricercata nel riformato e novellato art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 secondo cui, in caso di ricezione di prestazione di servizi generica, l’imponibilità I.V.A. dovrà essere verificata rispetto alla nazionalità del committente.
Di conseguenza, nel caso di specie, si dovrà procedere con emissione di autofattura di cui all’art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72. In questo caso non sarà possibile ricorrere alla mera integrazione della fattura ricevuta in quanto rilasciata da soggetto extra U.E. (così come evidenziato nella circolare A.E. n.12/E/2010).
Inoltre, per completezza sull’argomento trattato si fa presente che la transazione intercorsa con l’operatore economico uruguaiano dovrà essere inclusa nelle comunicazioni periodiche riepilogative dei rapporti intrattenuti con soggetti aventi residenza in Paesi cosiddetti Black List.
In particolare, sul punto si specifica che, stante le disposizioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E/2010 (paragrafo 1), ai fini della sussistenza dell’obbligo di comunicazione, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste previste dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001. Inoltre, in virtù del rinvio della norma ai soli “Stati o territori”, e non ai regimi fiscali contenuti nelle due liste in questione, non devono essere considerate le limitazioni contenute negli artt. 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001: pertanto, l’Uruguay costituisce a tutti gli effetti Paese Black List.
Sempre rimanendo sull’argomento Black List, è evidente che, con riferimento a questo adempimento, i termini per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono già ampiamente decorsi. Infatti, con il D.M. 30 marzo 2010 sono state stabilite modalità e termini di presentazione della comunicazione, mentre con provvedimento n.85352/10 del 28 maggio 2010 è stato approvato il modello per l’invio telematico. L’invio, che deve avvenire l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, avrà periodicità:
a) trimestrale: per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000;
b) mensile: per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto a), o che vogliono optare volontariamente per questa tipologia di scadenza.
L’omessa presentazione della comunicazione obbligatoria delle operazioni Black List, nel caso in cui non siano intervenuti accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo di cui si sia a conoscenza, ovvero nel caso in cui la comunicazione originaria fosse stata omessa, come specificato dalla C.M. n.2/E del 28 gennaio 2011, è sanabile con ricorso al ravvedimento operoso ex art.13, co.1, lett. b), del D.Lgs. n.472/97.
Il ravvedimento può essere utilizzato entro il termine di un anno dall’omissione o dall’errore, per il perfezionamento dello stesso. Oltre a trasmettere la comunicazione completa di tutte le sue parti, senza barrare la casella “Comunicazione integrativa” (anche in caso di omissione), occorre versare la sanzione prevista in € 516 che si riduce ad 1/8, quindi ad € 64,00. Il codice tributo da utilizzare è il 8911.
Da un punto di vista contabile, invece, poiché la fattura è espressa in dollari, prima di procedere con la registrazione della stessa, l’importo indicato dovrà essere convertito in Euro al tasso di cambio vigente alla data di ultimazione della prestazione (in questo caso, in mancanza del riferimento si consiglia di considerare la data fattura). Conseguentemente, al momento della registrazione del pagamento, si dovrà rilevare un utile, o una perdita, su cambi da realizzo.