Quesiti e approfondimenti

Fattura per omaggi beni di produzione propria

Facciamo presente che in questa situazione la conseguenza della detraibilità I.V.A. operata all’atto dell’acquisto del materiale necessario alla produzione dei beni ceduti gratuitamente, fa sì che le stesse cessioni gratuite a terzi di beni di propria produzione siano operazioni imponibili a fini I.V.A.. Ai sensi dell’articolo 13 D.P.R. n. 633/72, la base imponibile sarà pari al prezzo di acquisto (in caso di beni solo commercializzati dal cedente), o in mancanza (come nella vostra situazione, in caso di produzione dei beni) al prezzo di costo rideterminato alla data della cessione gratuita, e dovrà essere applicata l’imposta come se si trattasse di una cessione ordinaria nei confronti di un cliente.

E’ prevista, inoltre, la facoltà per l’impresa che assoggetta ad I.V.A. la cessione gratuita del bene di non esercitare la rivalsa, e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l’omaggio il pagamento dell’I.V.A. esposta in fattura (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica). Infatti, la rivalsa dell’I.V.A. nei confronti del cliente non è obbligatoria: pertanto se, come usualmente accade, non viene chiesto al destinatario dell’omaggio il pagamento dell’imposta, occorrerà emettere fattura nella quale indicare che non si intende esercitare la rivalsa d’I.V.A. Oppure, in caso di assenza di rivalsa dell’imposta, in alternativa alla fattura sarà possibile adottare una delle seguenti procedure, così come disciplinato dalla circolare n. 32501388 dell’aprile 1993:

a)      autofattura in unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse; ed il relativo ammontare imponibile concorrerà alla determinazione dei volumi I.V.A.;

b)      in alternativa, procedere con annotazione su un apposito registro degli omaggi dell’ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

E’ da precisare che, in caso di mancata rivalsa IVA nei confronti del cliente, non potrà essere emessa fattura non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento da parte di esportatore abituale, ma bisognerà assoggettare sempre la cessione ad IVA la quale rimarrà a carico del cedente come costo indeducibile.  

Qualora, invece, si voglia esercitare la rivalsa dell’I.V.A. nei confronti del cliente, sarà sufficiente procedere con regolare emissione di fattura per omaggi, che dovrà essere registrata in contabilità come ordinaria cessione di beni. E’ ovvio che nel caso di rivalsa dell’IVA il cedente deve emettere la fattura non imponibile, in seguito a dichiarazione d’intento, ex art.8 co.1 lettera c) del DPR 633/72. 

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