Con riferimento al quesito posto in merito alla fatturazione di una cessione di beni ad un cliente cinese, si rileva, innanzitutto, che si tratta di un’ordinaria operazione di cessione all’esportazione, per la quale non sono previsti particolari obblighi.
Dalla documentazione che ci è stata inviata, risulta che il trasporto avverrà a cura del cessionario non residente e, pertanto, nel caso in esame troverà applicazione l’art. 8, comma 1, lettera b), del DPR 633/72, dal quale risulta che “costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto”.
Nel caso di specie dovrà pertanto essere emessa fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), del DPR 633/72.
A tal proposito si precisa che è essenziale per il cedente fornire la prova del trasferimento fisico dei beni dall’Italia al paese di destinazione. Per informazioni a riguardo, si faccia riferimento alle circolari di Studio che approfondiscono l’argomento.
Inoltre, trattandosi di società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, dovrà essere verificato se essa si trova nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, in quanto in tal caso sussiste l’obbligo di invio della cosiddetta Comunicazione Black List. In merito si ricorda che a decorrere dalle operazioni registrate dal 1 gennaio 2014, la comunicazione delle operazioni intrattenute con controparti localizzate in paesi a fiscalità privilegiata deve avvenire sulla base del nuovo modello “polivalente”, nel quale è presente un quadro “BL” che va utilizzato per evidenziare (anche) tali operazioni.