Quesiti e approfondimenti

Esportazione con scalo tecnico

In base agli spostamenti della merce (scalo tecnico a Belluno, ed esportazione in Nigeria con documenti dell’azienda bellunese), non siamo in presenza di un’operazione “triangolare”, né tanto meno di una di quelle cosidette “a catena”, ma di una semplice esportazione indiretta di cui all’articolo 8, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 633/72 (dicitura da riportare in fattura per fruire del regime di non imponibilità).

La cessione in rassegna si considera un’esportazione indiretta alle seguenti condizioni:

–  che il trasporto o la spedizione fuori dal territorio UE venga effettuato direttamente dal cessionario non residente o tramite terzi per suo conto;

–  che il predetto trasporto o spedizione avvenga entro 90 giorni dalla consegna dei beni da parte del cedente al cessionario non residente;

–  che i beni vengano trasportati o spediti nello stato originario di acquisto (senza subire trasformazioni), risultante dalla fattura emessa dal cedente;

–  che la cessione non avvenga tramite commissionari.

L’osservanza delle condizioni stabilite per l’applicazione del regime di non imponibilità deve risultare dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura emessa dal cedente (che pertanto deve premurarsi di richiederne una copia all’acquirente che provvede al trasporto dei beni); mentre il documento doganale di esportazione munito del visto di uscita resta invece all’acquirente estero.

Pertanto, poiché, come appena precisato, si tratta di esportazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. B) D.P.R. n. 633/72, teniamo a ribadire che la merce venduta dovrà uscire dal territorio comunitario entro 90 giorni dall’operazione di cessione. Qualora allo scadere di questo limite temporale il contribuente non sia ancora entrato in possesso della documentazione attestante l’avvenuta esportazione (copia della fattura con apposizione del timbro della dogana), in base a conferme avute anche dalla stessa Agenzia delle Dogane, sarebbe meglio procedere con emissione di fattura con esposizione d’I.V.A. (per poi stornarla con una successiva nota di credito per sola I.V.A al ricevimento della documentazione comprovante l’esportazione).

Questo termine viene preso a riferimento, in quanto costituisce il tempo massimo entro cui la merce deve lasciare il territorio comunitario, e oltre il quale, in assenza di idonea documentazione comprovante l’esportazione, potrebbero sussistere presunzioni di non corretto assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto.

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