Quesiti e approfondimenti

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Esportazione beni omaggio

Si deve tener presente che la normativa I.V.A., contenuta nell’art. 8  D.P.R. n. 633/72, utilizza l’espressione cessione all’esportazione, al fine di indicare il trasporto di beni fuori dal territorio comunitario, con l’emissione della relativa documentazione presso il competente ufficio doganale della Comunità.

L’operazione, di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, quindi, si realizza con il trasferimento fisico dei beni al di fuori del territorio comunitario risultante dalla documentazione doganale, ed dal titolo traslativo della proprietà.

Il problema è se, alla luce dell’utilizzo del termine cessione, posto innanzi alla parola esportazione, sia necessario, per configurare un’operazione di trasferimento del bene al di fuori del territorio comunitario, anche il requisito dell’onerosità.

Al fine di fornire una risposta a tale quesito si deve partire dal presupposto che nell’art. 8, D.P.R. n. 633/72, si parla semplicemente di cessione senza alcun riferimento all’onerosità o meno della stessa.

Da tali presupposti, quindi, è possibile affermare che la nozione di cessione si allarga fino a ricomprendere tutte le operazioni che conseguono il risultato di trasferire il potere di disporre di un bene, anche se effettuato a titolo gratuito, come stabilito dall’art. 2 del decreto I.V.A.

Ne consegue che, nel caso di cessioni a titolo gratuito soggette all’imposta ad operatori non residenti in Paesi U.E., risulta applicabile l’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72, in quanto si configura un’esportazione non imponibile, anche in riferimento al fatto che si è indubbiamente in presenza di un’operazione doganale di esportazione definitiva, con l’immissione in consumo dei beni ceduti in omaggio in territorio non facente parte dell’U.E.

In presenza di tali presupposti, quando l’invio gratuito di beni in Paesi extracomunitari realizza una cessione ai fini I.V.A., ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/72, come avviene nel caso di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall’impresa, si ritiene pertanto corretto, ai fini della fatturazione, procedere con le seguenti modalità:

a)        emissione di regolare fattura, recante il titolo di non imponibilità ex art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72;

b)        indicazione del “valore di acquisto o produzione” dei beni;

c)        annotazione che si tratta di omaggi ceduti a titolo gratuito.

Nel caso specifico, a corredo della pratica doganale di esportazione definitiva, viene quindi presentata una normale fattura con l’indicazione del cliente estero, il quale, sebbene non debba corrispondere alcun importo a fronte della cessione gratuita, è comunque il destinatario dei beni nel Paese extracomunitario ove gli stessi verranno importati.

Infine per completezza sull’argomento trattato si fa presente che le cessioni gratuite di beni effettuate fuori dal territorio della Comunità Europea, pur costituendo esportazioni a fini I.V.A., non formano, né tanto meno creano disponibilità del plafond di esportatore.

 

Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti black list, le operazioni oggetto della comunicazione sono le cessioni e gli acquisti di beni effettuati (ivi incluse le esportazioni e le importazioni), nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, soggette ad I.V.A. (imponibili, non imponibili o esenti).

Di conseguenza, poiché le cessioni gratuite di beni cui è diretta l’attività d’impresa sono operazioni soggette a I.V.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/72, le stesse saranno oggetto di comunicazione anche se la cessione si è perfezionata con un’esportazione, così come segnalato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/E/2011, al punto 1.3. Diversamente, restano escluse dalla fatturazione e dalla presentazione della comunicazione black list:

• le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo unitario non superiore a euro 25,82;

• le cessioni di beni per i quali, all’atto dell’acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72;

• le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.

 

Infine, si ricorda che Il decreto Semplificazioni – D.L. n.16/12 – ha introdotto l’esonero dall’obbligo di comunicazione black list per le operazioni di importo non superiore ad €500, anche se come già sottolineato in altre occasioni permangono molteplici dubbi interpretativi sulla questione.

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