La norma di riferimento è l’art.6 del D.Lgs. 471/1997, commi 8, 9 e 9-bis:
“8. Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi […] con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, […] sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
[…]
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall’ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. […]
Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, […]. Al pagamento delle sanzioni previste […], sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. […]”.
Il comma 9-bis è stato introdotto nel 2008 con specifico riferimento alle diverse irregolarità connesse all’ambito del reverse charge.
Il paragrafo riportato, in particolare, riguarda l’ipotesi nella quale sia stata emessa fattura con applicazione del reverse charge, quando avrebbe dovuto essere assoggettata ad IVA dal cedente, ed il cessionario abbia provveduto a registrare correttamente la fattura in acquisto e in vendita.
In tal caso, infatti, l’imposta risulta “assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario”.
Per questa ipotesi la sanzione prevista è determinata nella misura del “3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro”.
Da notarsi che responsabili per il pagamento della sanzione sono sia il cedente che il cessionario, in via solidale; quindi l’amministrazione finanziaria può rivalersi su entrambi.
Per evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9-bis, vale in ogni caso quanto detto dall’art.8, che prevede la possibilità di regolarizzare l’operazione “presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.
In sostanza, se il cedente, opportunamente avvisato, si rifiuta di modificare la fattura, le vie alternative da percorrere per regolarizzare la cosa sono:
Avvalersi della procedura di denuncia prevista all’art.6 del D.Lgs. 471/1997, commi 8 e 9, versando l’IVA all’erario, presentando all’Agenzia una “fattura corretta” e registrandola in modo tale da poter detrarre l’IVA versata. A questo punto diviene importante effettuare la denuncia nel termine di 30 giorni dalla registrazione del documento errato, nonché registrare il documento nei termini di legge. Si consiglia, a riguardo, di seguire questa procedura: registrare il prima possibile il documento errato nel registro IVA degli acquisti come operazione fuori campo IVA, procedere nel termine suddetto all’emissione di un’autofattura con esposizione dell’IVA esatta (in duplice copia), versare l’imposta con F24 (cod. tributo 9399), presentare all’ufficio delle Entrate competente nei suoi confronti il tutto (2 autofatture e copia del versamento), alcuni uffici chiedono che l’autofattura sia accompagnata da apposita lettera-comunicazione con cui il contribuente li porta a conoscenza dell’irregolarità commessa dal cedente (allegando per completezza anche copia della fattura errata). L’autofattura, che l’ufficio restituisce con l’annotazione dell’avvenuto pagamento, deve poi essere annotata sul registro degli acquisti e consente la detrazione dell’imposta secondo le regole generali. In questo caso, infine, si consiglia sempre di dare comunicazione al fornitore della volontà di avvalersi di tale procedura di denuncia, in maniera da dargli un ultimo sollecito alla correzione della fattura.
Procedere al ravvedimento operoso per l’errore commesso nell’applicazione della regola del reverse charge; il ravvedimento – come ricordato dalla risoluzione n. 140/E del 2010 – potrà avvenire, secondo quanto indicato dalla lett. b) del comma 1 della richiamata disposizione “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. In particolare, il ravvedimento si perfezionerà con il pagamento da parte del cedente/prestatore o del cessionario/committente di un importo pari ad un ottavo di quanto dovuto a titolo di sanzione. La riduzione della sanzione, ai fini del ravvedimento, opera, pertanto, anche sugli importi minimi e massimi (258 e 10.000 euro) della sanzione applicabile. Considerato, inoltre, che ai sensi del quarto periodo dell’articolo 6,comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cfr. circolare 18 febbraio 2008, n.12, punto 10.2), il perfezionamento del ravvedimento ad opera di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti nei confronti dell’altro. Questa seconda soluzione però se da un lato sana l’infrazione compiuta (peraltro a carico del cessionario che potrebbe rivalersi sul cedente), dall’altro non incita il fornitore a tenere il comportamento esatto per il futuro.