Con la presente siamo a rispondere al quesito in merito all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4% per la vendita di legnami.
La normativa Iva prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta (4%) alle operazioni di cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge del 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.
Viene, quindi, effettuata una chiara distinzione tra cessione di beni finiti e cessioni di materie prime o semilavorati.
Per beni finiti si intendono quei beni che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione, pur incorporandosi nell’immobile, non perdono la loro individualità in modo da poter essere sostituiti autonomamente rispetto alla struttura della quale fanno parte.
In particolare, la C.M. 14/330342 del 17 aprile 1981 identifica, a titolo esemplificativo, come beni finiti i sanitari, gli ascensori, la caldaia, il contatore, i termosifoni, i caminetti, escludendo tutte le materie prime e semilavorate per l’acquirente, quali mattoni, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pannelli di legno per rivestimento, listoni e doghe in legno ecc. Infatti, questi prodotti, pur rappresentando beni finiti per il cedente, sono materie prime o semilavorati per il cessionario.
Nel caso di specie, i legnami non possono essere considerati un bene finito, ma semilavorato e, di conseguenza, la vendita di tale materiale non può essere assoggettata ad aliquota agevolata del 4%.
Inoltre si rileva che non è applicabile neppure il punto 39 della tabella A, parte II, del D.P.R. 633/72 (come menzionato nella dichiarazione dell’acquirente), in quanto trattasi di contratto di vendita di prodotti e non di contratto d’appalto. Di conseguenza doveva essere applicata l’aliquota ordinaria e non quella agevolata.
In merito si precisa che con una recente sentenza, ed in particolare la sentenza n. 3291/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che chi emette la fattura è l’unico responsabile della correttezza dell’aliquota applicata alla cessione o alla prestazione eseguita, anche quando dipende da informazioni o dichiarazioni fornite dal cessionario.
Applicando l’aliquota Iva del 4% è stata pertanto commessa una violazione in materia Iva che può essere regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa e quindi, nel caso di specie, entro il 30 settembre 2014, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni previste.
In particolare, la violazione può essere regolarizzata, entro il termine di cui sopra, mediante i seguenti adempimenti:
- emissione di una fattura integrativa per la sola imposta;
- registrazione della stessa nel registro delle vendite, con riferimento all’annualità 2013;
- versamento della maggior imposta tramite modello F24, unitamente alla sanzione ridotta (pari al 12,5% dell’IVA non versata con un minimo di Euro 64,50) e agli interessi moratori (calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno).
Si rileva, inoltre, che la C.M. n. 192/E del 23 luglio 1998, par. 2.3.1., ribadita dalla circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, p. 2.13, richiede anche il versamento di 1/8 della sanzione prevista per l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla liquidazione periodica del mese/trimestre, in cui al violazione è stata commessa, se chiusa “a debito”.