Per ciò che riguarda l’aspetto previdenziale, la Fondazione Enasarco ha chiaramente sottolineato che la base di calcolo per i contributi previdenziali è costituita da tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente, tra cui rientrano espressamente le provvigioni, i rimborsi spese, le indennità di mancato preavviso e i premi di produzione. Pertanto nel caso in esame, trattandosi di somme corrisposte all’agente ulteriori rispetto alle provvigioni e riguardanti i rapporti con determinati clienti (a titolo di “premio”), rientrano appieno nella base di calcolo dei contributi Enasarco.
Passando agli aspetti di carattere fiscale, invece, l’art. 25-bis, comma 1, del D.P.R. n.600/1973, dispone che l’oggetto della ritenuta a titolo di acconto è costituito dalle “provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti ai predetti rapporti” (tra cui certamente quello di agenzia).
A riguardo la C.M. n.24 del 1983 ha chiarito che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita anche da ogni altro compenso inerente all’attività prestata dagli agenti: pertanto, riteniamo che il premio che la società eroga agli agenti in relazione ai rapporti che intrattengono con specifici clienti, ed ulteriore rispetto alle provvigioni stabilite contrattualmente, rientri nella fattispecie richiamata dalla circolare ministeriale, e quindi, nel più ampio concetto legislativo di “provvigione”, tassato in base alla norma sopra citata per mezzo della ritenuta a titolo di acconto IRPEF.