Premesso che il documento in questione può essere qualificato giuridicamente solo ricevuta fiscale e non come fattura, perché carente di uno degli elementi obbligatori previsti dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 ( la residenza e il domicilio del soggetto destinatario del documento), ciò che rileva ai fini di una corretta ed esauriente risposta è il testo dell’art. 22, comma 1, n. 1 del D.P.R. n.633/1972, il quale stabilisce espressamente che “per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, […]” “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.
La norma in questione, per alcune tipologie di operazioni (tra cui quella richiamata), lascia la facoltà di emissione della fattura al cedente o al prestatore in relazione alle sue esigenze e se lo ritengono opportuno. Resta tuttavia l’obbligo di emissione della fattura se il cliente, anche privato, ne faccia esplicita domanda per qualsiasi motivo. La richiesta deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n.633/1972. Così, per la vendita di beni, il cliente dovrà richiedere la fattura al momento della consegna dei beni o al momento del pagamento del corrispettivo se il pagamento avviene prima della consegna; a tal proposito la C.M. n.97/E del 4.4.1997 precisa che l’emissione della fattura può essere richiesta entro e non oltre le 24 ore successive all’effettuazione dell’operazione così come disciplinato dal citato art. 6 del D.P.R. n.633/1972 (c.d. “fatturazione immediata”).
Se la richiesta viene avanzata successivamente, il venditore che all’atto della consegna o del pagamento ha dovuto emettere ricevuta fiscale (o scontrino) può legittimamente rifiutarsi di emettere la fattura.
Ritenendo, dalla descrizione presente sul documento, che l’operazione rientri pienamente nel disposto normativo sopra citato, alla richiesta del cliente pervenuta dopo 24 ore dall’effettuazione dell’operazione la Società può legittimamente rifiutarsi di emettere una fattura successiva della stessa operazione per cui era stata emessa una ricevuta fiscale, e lo stesso non può in nessun modo contestare tale scelta, proprio in virtù di quanto previsto dall’art. 22, comma 1, n.1 del D.P.R. n.633/1972. A ciò deve aggiungersi l’impossibilità di emettere nei confronti del cliente una nota di credito, in quanto non prevista normativamente con riferimento alle ricevute fiscali.
Infine, si precisa che se si emettono fatture per vendite al dettaglio gli importi fatturati vengono conglobati nel corrispettivo giornaliero indicando a fianco in numero delle fatture emesse con la relativa annotazione (ad esempio: comprese fatture dal n……… al n………).