Qualora sia previsto uno sconto contrattuale di carattere finanziario, si consiglia l’emissione di una fattura con base imponibile piena, senza computare alcuno sconto, ma indicando comunque nella descrizione della fattura i termini e la misura contrattualmente previsti per gli sconti finanziari.
Solo in funzione di un eventuale pagamento entro i termini previsti, la società potrà emettere una nota di accredito per il minore imponibile, pari allo sconto praticato.
In virtù dell’art. 56 D.L. 331/93 si ritiene applicabile la disciplina prevista per le variazioni dell’imponibile dell’imposta ex art. 26 D.P.R. 633/72 nel quale è ammessa la facoltà di effettuare la variazione in diminuzione dell’imponibile di un’operazione già registrata in conseguenza dell’applicazione di sconti previsti contrattualmente, senza limiti temporali. Non si applica infatti, in questo caso, il limite di un anno previsto dall’art. 26 D.P.R. 633/72 per quanto riguarda i sopravvenuti accordi tra le parti.
Per quanto attiene la compilazione di modelli INTRASTAT, le variazioni in diminuzione operate devono essere indicate nell’elenco riepilogativo delle cessioni con apposita annotazione nel modello INTRA1-ter.
Si ricorda inoltre che, se la società cedente è esportatore abituale con plafond, le note di credito (che siano o meno emesse, ma comunque operate) riducono l’ammontare del plafond poiché le operazioni di cessioni di beni intracomunitarie ex art. 41 D.L. 331/93 concorrono alla formazione del plafond disponibile.
Inoltre, se le note di variazione in diminuzione sono operate lo stesso anno dell’operazione principale riducono il plafond disponibile per lo stesso anno, mentre se operate l’anno successivo riducono il plafond per l’anno successivo (cfr. Circolare 13/E 23 febbraio 1994 e Circolare 8/D 27 febbraio 2003).
Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione alla regolarizzazione di eventuali splafonamenti a seguito di note di variazione operate in diminuzione su operazioni attive che incidono nella determinazione del plafond.