Emergenza Coronavirus: sospensioni a favore del settore turistico-alberghiero
Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020
Nei confronti delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con riferimento all’intero territorio nazionale, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini:
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi erogati dallo Stato, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
Emergenza Coronavirus: sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi
È stata disposta la sospensione, per i Comuni della c.d. “zona rossa”, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020. Si attendono le istruzioni operative di INPS e INAIL.
Convertito in legge il “Milleproroghe 2020”
Legge n. 8 del 28 febbraio 2020
È stata pubblicata sulla G.U. la Legge di conversione (in vigore dal 1° marzo 2020), con modificazioni, del c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. Tra le disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta si segnala la proroga ad aprile 2020 del passaggio dal DMAG all’UNIEMENS, nonché dei trattamenti CIGS a favore dei giornalisti e delle assunzioni di lavoratori disabili.
“IO Lavoro”: nuovo incentivo per l’assunzione di giovani e disoccupati
Viene istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati.
L’incentivo consiste in uno sgravio totale dei contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro, per un periodo non superiore ai 12 mesi a partire dall’assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro.
Contributo di licenziamento 2020
L’INPS ha reso noto che il valore dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2020, ad euro 1.227,55.
Di conseguenza, il contributo di licenziamento, valido per l’anno 2020, è pari ad euro 503,30, per ogni anno di anzianità di servizio.
Il valore massimo del contributo di licenziamento è pari ad euro 1.509,90, ovvero il triplo del valore annuo del contributo in esame.
CORONAVIRUS: SEMPLIFICATA L’ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE
La recente emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19, cd. “Coronavirus”, ha portato a numerosi e pesanti effetti sull’economia nazionale e sull’organizzazione del lavoro, riportando interesse verso il “lavoro agile” o smart working, quale modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato che consente all’azienda di non accentrare la propria forza lavoro, o una parte di essa, nei locali aziendali.
Il lavoro agile, infatti, consiste in una prestazione, disciplinata con accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, che si svolge con le seguenti modalità:
- esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
Generalmente, la possibilità di ricorrere al lavoro agile è subordinata:
- alla stipula di un accordo individuale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore, che disciplini le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dell’azienda, le forme e le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, la durata dell’accordo stesso e ogni altra misura necessaria a regolare lo svolgimento della prestazione in questa modalità;
- all’invio al Centro per l’Impiego di un’apposita comunicazione della sottoscrizione dell’accordo individuale, mediante apposita piattaforma telematica disponibile sul sito Cliclavoro.
Inoltre, al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Le diverse norme emanate al fine di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 sono intervenute anche in materia di lavoro agile, semplificando gli adempimenti previsti per l’attivazione di tale modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative.
Novità! Il DPCM 23 febbraio 2020, emanato in attuazione del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, ha previsto la possibilità di attivare il lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale sottoscritto tra le parti.
Inizialmente la misura era limitata ai territori identificati quali “zona rossa”, quindi ai soli comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’.
In un secondo momento, il DPCM 25 febbraio 2020 ha esteso tale facilitazione fino al 15 marzo 2020 alle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, rendendola applicabile a tutti i lavoratori domiciliati in tali regioni o che vi lavorano.
In seguito, con i DPCM 1° marzo e 4 marzo 2020, il governo ha esteso la possibilità di accedere al lavoro agile senza l’accordo individuale con i lavoratori su tutto il territorio nazionale e per tutta la durata dello stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quindi fino al 31 luglio 2020.
Il DPCM 8 marzo 2020, infine, ha confermato tali misure: ad oggi, pertanto, fino al 31 luglio 2020 tutti i datori di lavoro sul territorio nazionale potranno attivare il lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale con i lavoratori interessati.
Novità! Se l’accordo individuale con il lavoratore non è più normativamente necessario, si ritiene però fondamentale che l’azienda faccia comunque firmare, ai lavoratori interessati dal lavoro agile, un documento che disciplini le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dell’azienda, le forme e le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, la durata dell’accordo stesso e ogni altra misura necessaria a regolare lo svolgimento della prestazione. Tale accordo è fondamentale per consentire all’azienda di organizzare l’attività lavorativa.
Per quanto riguarda l’obbligo di informazione previsto dall’art. 22, Legge n. 81/2017, al fine di agevolare l’operato delle aziende in questa particolare situazione di emergenza sanitaria, l’INAIL ha pubblicato sul proprio portale l’“Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” che i datori di lavoro che fanno ricorso allo smart working per contrastare la diffusione del virus possono utilizzare, in via telematica, per adempiere ai suddetti obblighi di informativa.
La suddetta Informativa può, pertanto, essere inviata via mail dalle aziende ai propri dipendenti ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’Informativa deve essere firmata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e dal RLS, al fine di attestare di averne preso conoscenza e di condividerne il contenuto.