Con l’entrata in vigore, dal 01.07.2007 (fase 1) e successivamente, dal 01.07.2009 (fase 2), del nuovo sistema doganale E.C.S. (Export Control System), per cui è previsto l’obbligo di invio della dichiarazione doganale di esportazione in formato elettronico, sono intervenuti alcuni cambiamenti sostanziali anche per ciò che riguarda la prova dell’avvenuta esportazione, necessaria per beneficiare del regime di non imponibilità ai fini I.V.A. previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n.633/1972.
Con la nuova procedura, l’esemplare cartaceo n.3 del DAU è sostituito dal DAE (documento di accompagnamento all’esportazione) sul quale viene riportato il codice MRN (movement reference number). Tale nuovo documento viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere delegato o direttamente all’esportatore e accompagna la merce da questa dogana alla dogana d’uscita dalla UE. Non sarà più necessario che la dogana di uscita provveda all’apposizione materiale del c.d. “visto uscire”, ma tale visto viene sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita, detto “risultati di uscita”.
Per cui, scendendo sul piano operativo, le fasi della nuova procedura informatizzata sono le seguenti:
– l’operatore presenta la dichiarazione all’ufficio doganale di esportazione;
– la dogana di esportazione concede l’autorizzazione allo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il DAE completo di codice MRN e trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla dogana di uscita;
– la dogana di uscita, all’arrivo delle merci, effettua i dovuti controlli sulla base del messaggio di esportazione ricevuto, ed entro il giorno successivo all’effettiva uscita invia un messaggio elettronico denominato “risultati di uscita” alla dogana di esportazione;
– la dogana di esportazione provvederà a certificare l’uscita delle merci tramite un messaggio detto “notifica di esportazione” che verrà inviato al dichiarante.
Quindi, ad oggi, la prova dell’uscita delle merci è rappresentata, a tutti gli effetti di legge, dal messaggio elettronico della dogana di uscita, detto “risultati di uscita”.
Grazie al nuovo sistema informatizzato, lo stesso esportatore potrà, in tempo reale, collegandosi al sito web dell’Agenzia delle Dogane, verificare l’avvenuta esportazione.
Per fare ciò bisognerà:
– accedere al sito web www.agenziadogane.it;
– entrare nella sezione e-custum.it-AIDA AES -“Notifica di esportazione (AES)”
– digitare il codice MRN situato in alto a destra del DAE e composto da 18 caratteri alfanumerici;
– stampare l’esito della spedizione e allegarlo al DAE e agli altri documenti.
A tal fine si ricorda che la nota dell’Agenzia delle Dogane n.3945/2007 ha precisato che la stampa detenuta dall’operatore della comunicazione sul sito web non attesta la prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario. La prova è rappresentata dal messaggio elettronico registrato nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane AIDA. Nonostante quanto precisato nella nota, a seguito di una telefonata presso l’Ufficio Dogane di Padova, la stampa dell’esito della spedizione dal sito web e la sua conservazione allegata al DAE (o alla comunicazione del corriere, per cui si dirà qui sotto), e da cui risulti un perfetto collegamento con la fattura emessa dall’esportatore, è comunque sufficiente per provare l’avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario.
Qualora l’esportazione verso paesi extracomunitari venga effettuata dal corriere espresso, la C.M. n.16/D del 11/05/2011 precisa che le stesse dichiarazioni di esportazione (e quindi anche il DAE) sono formalmente intestate agli stessi corrieri, i quali assumono la qualità di esportatore/speditore nella dichiarazione doganale.
In tali situazioni, i corrieri sono soliti inviare ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento dell’esportazione (MRN) al fine di consentire la verifica sul portale dell’Agenzia delle Dogane.
Detta comunicazione, come già evidenziato, consente ai singoli speditori delle merci di verificare direttamente sul portale dell’Agenzia delle Dogane lo stato dell’operazione di esportazione. Qualora da tale verifica risulti che il MRN è chiuso l’uscita può considerarsi conclusa e le fatture associate a tale numero sono da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità I.V.A.
A fronte di quanto sin qui illustrato, possiamo riassumere nel seguente modo:
– nel caso di esportazione fatta senza il ricorso di uno spedizioniere (direttamente dall’esportatore o tramite un trasportatore) è necessario il DAE, e si dovrà verificare, attraverso il codice MRN, lo stato dell’esportazione, attraverso il sito web dell’Agenzia delle Dogane, e nel caso sia andata a buon fine, stamparla, allegarla al DAE e conservarla. E’ importante, inoltre, che ci sia il perfetto collegamento del DAE con la fattura: a tal proposito il riferimento alla fattura è indicato nella casella 44 del DAE.
– se, invece, il trasportatore o corriere espresso ha assunto la veste di spedizioniere delegato all’esportazione, non è tenuto ad inviare al dichiarante (la Vostra società) il DAE, ma, come precisato dalla C.M. 11/D del 2011, dovrà solamente inviare una comunicazione in cui è indicato il numero MRN e gli estremi della relativa fattura, cosicché si possa verificare, attraverso il sito web, l’effettiva uscita della merce dal territorio comunitario. Appurato ciò, la merce si considera vistata in regime di non imponibilità I.V.A. ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n.633/1972.