Quesiti e approfondimenti

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Distrazione spese legali

Sul punto precisiamo che l’ipotesi oggetto del quesito rientra tra quelle contemplate dall’art. 91 del codice di procedura civile, che (assieme agli artt. 92 e 93) introduce il principio della c.d. “soccombenza”. La norma afferma, infatti, che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.” In pratica, col suddetto principio il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte che nel giudizio risulta vincitrice.

Identificata la situazione giuridica cui appartiene il caso oggetto del quesito, veniamo ad illustrare il corretto trattamento fiscale e contabile da adottare. Per quanto riguarda la parte vincitrice (la Società Alfa S.p.a.), ai fini dell’effettuazione del riaddebito delle spese sostenute, non è necessario procedere con l’emissione di fattura in quanto vi è carenza dei presupposti IVA, ed inoltre non sarà nemmeno necessario emettere quietanza di avvenuto pagamento visto che lo stesso non avviene tra le parti coinvolte, bensì per il tramite e con il filtro dell’avvocato difensore.

In linea con quanto appena affermato si è espressa anche l’Avvocatura generale, la quale ha precisato che il difensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito anche dell’I.V.A. solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l’obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo.

Rimanendo sempre nell’ottica fiscale, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 203/E/1994 ha espressamente disposto che se la parte vincitrice è un soggetto passivo I.V.A. (nel caso di specie Alfa S.p.A.), essa ha diritto alla detrazione dell’imposta e per questo motivo la parte soccombente non deve pagarla. Il rimborso delle spese eseguito dalla parte soccombente non deve ricomprendere l’imposta sul valore aggiunto perché questo non rappresenta un “costo”, bensì semplicemente una mera partita finanziaria.

Non a caso, infatti, la sussistenza o meno dell’obbligo in capo alla parte soccombente al pagamento dell’IVA dipende dalle caratteristiche soggettive della parte vincitrice ed oggettive della vertenza. Se il cliente, quindi, parte vincitrice del processo, è un soggetto passivo IVA e la vertenza è inerente all’attività professionale o imprenditoriale da questo esercitata (proprio come nel caso in esame), egli ha diritto a detrarre e quindi recuperare l’IVA pagata al proprio consulente legale. In questo caso, coerentemente con la ratio normativa, non è necessario richiedere alla parte soccombente del processo il pagamento dell’IVA, dal momento che tale somma non configura un onere rimasto a carico della parte vincitrice. Concorde con l’interpretazione proposta, la Corte di cassazione, Sez. II civ., che con la sent. 5 maggio 2009, n. 10336, ha precisato che «la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633/72, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’IVA».

Da un punto di vista pratico, inoltre, l’effettivo assolvimento del rimborso delle spese giudiziali da parte della parte soccombente del processo può essere disposto dal giudice con due modalità alternative: rimborso diretto alla controparte, oppure distrazione al consulente della parte vincitrice. Stando alle informazioni a disposizione, la situazione in analisi ricade nel secondo caso. A norma, quindi, dell’art. 93, primo comma, c.p.c., a seguito di specifica richiesta formulata dal difensore, siamo in presenza della “distrazione in favore del difensore” delle spese e degli onorari non riscossi da parte del soggetto vincitore. In questo caso, il cliente (Alfa S.p.A. – parte vincitrice) non deve effettuare alcun pagamento al proprio difensore, che riceve il pagamento direttamente dalla parte soccombente, soggetto terzo rispetto al rapporto cliente/professionista.

In quest’ottica, però, combinando le disposizioni fiscali precedentemente richiamate, la parte soccombente deve rifondere le spese legali e gli oneri ad esse accessori al netto dell’imposta sul valore aggiunto, la quale sarà dovuta dalla società vincitrice nei confronti del proprio difensore e che potrà essere oggetto di detrazione a norma dell’art. 19 D.P.R. n. 633/72.

Su questo punto, però stando alle informazioni ricevute, sembra che la parte soccombente abbia pagato l’intero importo, comprensivo d’I.V.A., al difensore di Alfa S.p.A., il cui onorario, peraltro era già stato dalla stessa saldato. E’ evidente, quindi, che il caso di Alfa S.p.A. si discosta dalla “classica e generale” consequenzialità dei fatti che fin qui abbiamo illustrato. Sostanzialmente, quindi, il comportamento potrebbe essere contestato dalla parte soccombente per ciò che attiene la rifusione dell’ammontare relativo all’IVA esposta in fattura dal avvocato di Alfa S.p.A.

Sul punto, quindi, una volta accertato con  l’avvocato di Alfa S.p.A. che la parte soccombente abbia pagato anche l’imposta sul valore aggiunto, starà alla sensibilità di Alfa S.p.A. sollevare, o meno, la questione con la controparte. E’ evidente che qualora si voglia restituire alla controparte il valore corrispondente all’IVA, poiché come già detto l’onorario dell’avvocato è già stato saldato, non si dovrà né corrispondere nuovamente l’imposta sul valore aggiunto, né tanto meno detrarla una seconda volta.

 

Contabilmente, invece, consigliamo di adottare la seguente scrittura:

1) Al momento dell’addebito delle spese legali come da sentenza

            Crediti v/soccombente                                              XXX

            Rimborso spese legali (Voce A5 CE)                                                           XXX

2) All’incasso del rimborso spese legali

            Banca                                                             XXX

            Crediti v/soccombente                                                                      XXX

 

Si precisa che, ai fini delle imposte sui redditi, i rimborsi delle spese legali costituiscono ricavi imponibili e come tali da assoggettare a tassazione ordinaria.

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