In particolare, alla luce delle novità normative introdotte in ambito I.V.A. dal primo gennaio 2010, anche queste prestazioni di servizio dovranno essere ricondotte al nuovo criterio della “committenza”, in quanto non ne sono previste particolari deroghe.
Nel caso delle prestazioni d’intermediazione va precisato che il criterio generale “della committenza” non è di per sé sufficiente ad inquadrare correttamente la disciplina I.V.A. applicabile, in quanto non può prescindere dall’operazione principale sottostante, e cioè la vendita di merce che nel caso in questione avviene nei confronti di un soggetto passivo francese (U.E.).
Da un punto di vista meramente pratico, stando alle novellate disposizioni contenute nell’articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72 al ricevimento della fattura in questione si sarà tenuti all’obbligo di emissione di autofattura con esposizione dell’I.V.A. (adempimento che può essere sostituito con la mera integrazione, in quanto in base alle indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 12/E/2010, il prestatore del servizio è soggetto comunitario). L’autofattura dovrà essere indicata tanto nel registro delle vendite, quanto in quello degli acquisti.
Ai fini Intrastat, essendo l’operazione imponibile nel territorio dello Stato dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo (Intra 2-ter).
Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto, non sono assoggettabili a ritenuta le provvigioni erogate a favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione (C.M. 10 giugno 1983, n. 24, cap. I, par. C).
Infine, si fa presente che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco, gli agenti che operano al di fuori del territorio nazionale non devono essere iscritti al Fondo previdenza della Fondazione Enasarco.