Disciplina generale vigente per le dichiarazioni d’intento e l’utilizzo del plafond in caso di qualifica di esportatore abituale.
Innanzitutto precisiamo come si acquista la qualifica di
- Esportatore abituale, qualifica che dà diritto all’agevolazione.
Le imprese che effettuano frequenti operazioni internazionali attive, sia verso Paesi UE che extra UE, ricorrendo determinate condizioni, possono acquistare, sul mercato nazionale o intracomunitario, ovvero possono importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA (ovvero in sospensione d’imposta), entro un dato limite annuale (plafond).
Parte della dottrina qualifica la facoltà in esame come un’agevolazione concessa all’esportatore abituale, anche se, in senso tecnico, non è un’agevolazione vera e propria ma soltanto una semplificazione del rapporto con l’erario.
Infatti, in un sistema come quello dell’IVA in cui il soggetto passivo generalmente non coincide con il soggetto che sopporta il costo dell’imposta, la facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’IVA non rappresenta una riduzione dell’imposta ma soltanto una minore esposizione finanziaria, perché consente all’esportatore abituale di evitare di trovarsi perennemente in una posizione di credito nei confronti dell’erario.
Ciò in quanto effettuando rilevanti operazioni non tassate (esportazioni), se dovesse applicare l’IVA su tutti gli acquisti l’esportatore abituale sarebbe costantemente a credito.
Soggetti interessati (art. 1 DL 746/83).
I soggetti che possono godere della facoltà di acquistare senza IVA (c.d. esportatori abituali) sono quelli che hanno effettuato, in un determinato periodo di riferimento, le seguenti operazioni non imponibili, sempreché il loro ammontare complessivo sia superiore alla misura minima sotto indicata:
– cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari;
– esportazioni dirette (escluse, quindi, quelle indirette e le cessioni a viaggiatori stranieri extra-UE);
– operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa;
– servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuati nell’esercizio dell’attività propria d’impresa;
– margine non imponibile delle cessioni rientranti nel regime dei beni usati;
– operazioni connesse a trattati e accordi internazionali;
– operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.
L’ammontare complessivo di queste operazioni, registrate nell’anno precedente (o, nel caso di plafond mobile nei 12 mesi precedenti), deve essere superiore al 10% del volume d’affari, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e, verificandosi tale condizione, assume la denominazione di «plafond».
Tale condizione va verificata ogni anno, ad esempio per l’anno 2008 in relazione alla possibilità di acquistare in esenzione nel 2009.
Per es.: se il contribuente ha realizzato un volume d’affari pari a 10.000, lo status sarà acquisito se l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è pari o superiore a 1.001 (superiore al 10% del volume d’affari).
- Plafond (art. 2 L. 28/97).
Il plafond rappresenta il limite entro il quale si possono effettuare gli acquisti senza applicazione dell’imposta ed è costituito dalla sommatoria dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali non imponibili – indicate al paragrafo precedente – registrate ai fini IVA, rispettivamente:
a) nell’anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti senza applicazione dell’imposta e prende in tal caso il nome di plafond annuale o fisso;
b) nei 12 mesi precedenti a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti senza applicazione dell’imposta, e prende in tal caso il nome di plafond mensile o mobile.
Il metodo del plafond fisso è di facile gestione in quanto, sia la verifica dello status di esportatore abituale, sia la determinazione del plafond utilizzabile vengono effettuate contemporaneamente una sola volta all’anno, salvo poi controllare durante l’anno l’andamento degli acquisti effettuati senza IVA per evitare lo splafonamento.
Al contrario il metodo del plafond mobile è più complesso da gestire in quanto richiede un monitoraggio mensile degli acquisti e delle esportazioni.
Solitamente l’utilizzo del plafond mobile è privilegiato dai soggetti che stanno incrementando progressivamente la loro attività di export perché così hanno la possibilità di godere di un maggiore plafond fin dai primi mesi successivi (senza dover attendere il nuovo anno solare).
- Utilizzo del plafond (art. 8 c. 1 lett. c) e c. 2 DPR 633/72)
Il plafond, in generale, può essere utilizzato per gli acquisti di tutti i beni e servizi ad eccezione dei seguenti:
– terreni e fabbricati, anche quando la loro acquisizione avviene in dipendenza di contratti di leasing e/o di appalto avente per oggetto la loro costruzione (Circ. Min. 10 giugno 1998, n. 145/E). Si segnala tuttavia che la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso contrario, cioè a favore dell’utilizzo del plafond anche in caso di leasing immobiliare (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1362);
– beni e servizi oggettivamente esclusi dal diritto alla detrazione dell’IVA e quelli privi del requisito dell’inerenza.
Il plafond è unico e può essere utilizzato per l’acquisto di beni o servizi, compresi quelli ammortizzabili, senza alcun riferimento alla loro destinazione (attività interna, cessioni all’esportazione, servizi internazionali, attività promiscue, cioè sia interne che estere, ecc.).
Sono quindi acquisibili senza il pagamento dell’IVA anche le spese generali.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’operatore effettui operazioni imponibili ed esenti destinandone una parte anche all’esportazione, sussiste l’obbligo di decurtare dall’ammontare del pro-rata la parte di plafond utilizzabile (Circ. Min. 10 giugno 1998, n. 145/E).
Si fa presente che sia tale obbligo di riduzione del plafond in presenza di pro-rata, sia il divieto di utilizzo dello stesso plafond per l’acquisto di beni con imposta oggettivamente indetraibile, non sono stati esplicitati dalla normativa, ma sono stati posti in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria.
ADEMPIMENTI
I soggetti che intendono usufruire del regime di acquisto in sospensione d’imposta, oltre a dover possedere lo status di “esportatore abituale”, sono anche soggetti a determinate formalità, il cui adempimento rappresenta una condizione essenziale per poter godere del beneficio.
Gli obblighi in questione sono i seguenti:
a) Consegna o spedizione della dichiarazione d’intento
Ai fornitori, o prestatori di servizi, dai quali si effettua l’acquisto in sospensione d’imposta, prima dell’effettuazione di un’operazione agevolata, deve essere consegnata o inviata una dichiarazione d’intento, conforme all’apposito modello ministeriale, in cui si evidenzia il proposito dell’operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio in oggetto.
La dichiarazione può riguardare sia una singola operazione, che più operazioni tra le stesse parti, ma deve sempre precedere l’effettuazione del primo acquisto: la sua validità, quindi, può essere ancorata ad un determinato periodo di tempo (prefissato, o fino a revoca), oppure fino a concorrenza di un determinato importo.
In ogni caso, la validità non può mai andare oltre il termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno.
Per le importazioni, effettuate in sospensione d’imposta, la dichiarazione d’intento deve essere ripetuta per ogni singola operazione (Ris. Min. n. 35523… ).
L’obbligo di consegna o spedizione della dichiarazione d’intento non sussiste, però, per gli acquisti intracomunitari in sospensione d’imposta.
La dichiarazione d’intento, redatta in duplice esemplare, deve essere numerata in maniera progressiva dal dichiarante, ed annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro (c.d. “registro delle dichiarazioni d’intento), ovvero in apposite sezioni dei registri I.V.A. (vendite o corrispettivi).
b) Dati relativi all’utilizzo mensile del plafond
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 10 D.P.R. n. 435/2001, gli esportatori abituali sono tenuti a fornire all’Amministrazione finanziaria, qualora ne venga fatta richiesta, l’ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all’inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell’imposta.
c) Compilazione quadro VC della dichiarazione I.V.A.
Nella dichirazione I.V.A. è previsto l’apposito quadro VC relativo alle annotazioni dei dati di cui al punto b), per le esportazioni effettuate nel primo e nel secondo semestre solare. Tale quadro viene, inoltre, utilizzato per evidenziare il tipo di plafond prescelto (fisso o mobile).