Il fornitore di un esportatore abituale che riceve la dichiarazione di intento deve effettuare i seguenti adempimenti formali:
Obbligo
A) Annotazione della dichiarazione d’intento ricevuta
Adempimento
Numerarla progressivamente entro i 15 giorni successivi a quello di ricevimento e annotarla (numero e data) sull’apposito registro o sul registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi (art.2 L 28/97).
Obbligo
B) Trasmissione dei dati all’AE
Adempimento
Entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, il fornitore deve trasmettere telematicamente all’AE una comunicazione, con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento (art.1 c.1 lett. c DL 746/83).
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal fornitore oppure tramite un intermediario abilitato a presentare le dichiarazioni dei redditi/IVA, utilizzando l’apposito modello approvato. (1)(2)(3)
Obbligo
C) Emissione fattura senza IVA
Adempimento
Il fornitore dell’esportatore abituale deve:
– verificare che la dichiarazione di intento ricevuta sia ancora valida, cioè sia riferibile all’anno solare in corso o, se è stata rilasciata dal cliente solo per un limitato periodo dell’anno (es.: per gli acquisti effettuati da febbraio a ottobre) o per un limitato ammontare di operazioni, non siano stati superati i relativi limiti;
– indicare nella fattura il titolo di inapplicabilità dell’imposta (non imponibile) e la relativa norma di esonero (art. 8, c. 2, ovvero art. 8 bis, c. 2, ovvero art. 9, c. 2);
– indicare nella fattura gli estremi della dichiarazione di intento attribuiti dall’esportatore;
– applicare l’imposta di bollo nella misura di 1,81 euro, se l’importo della fattura è superiore a euro 77,47.
Note
(1) Dal 2 marzo 2012 l’obbligo di invio della comunicazione non è più legato al semplice ricevimento della lettera d’intento, ma all’effettuazione di operazioni senza addebito di IVA. Pertanto, la comunicazione può non essere trasmessa se, nonostante il ricevimento della dichiarazione d’intento, non sia stata ancora effettuata alcuna operazione nei confronti dell’esportatore abituale. Resta ovviamente possibile inviare la comunicazione anticipatamente, senza cioè attendere l’effettuazione di un’operazione rilevante.
(2) Se un cliente, nello stesso mese, ha inviato più lettere d’intento, il fornitore deve indicare nella dichiarazione i dati di entrambe le lettere.
In caso di invio di una nuova comunicazione nei termini di legge per rettificare o integrare una precedente, occorre barrare la casella del frontespizio “Correttiva nei termini”.
(3) Se, nel corso del tempo, l’esportatore abituale intende incrementare l’ammontare del plafond disponibile già dichiarato al proprio fornitore, egli deve inviare una nuova dichiarazione d’intento i cui dati devono essere nuovamente comunicati dal cedente/prestatore. Al contrario, in caso di rettifica in diminuzione del plafond o di revoca della dichiarazione d’intento, non è necessario inviare alcuna comunicazione.
Precisiamo infine che gli obblighi di annotazione delle lettere d’intento ricevute e quelli di comunicazione delle stesse sono distinti e separati, quindi il primo adempimento va comunque effettuato, a prescindere dall’insorgere del secondo obbligo.