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DETRAZIONE IVA IN DOGANA: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

DETRAZIONE IVA IN DOGANA: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’IVA dovuta o assolta dal soggetto passivo o addebitata a titolo di rivalsa è detraibile nei limiti previsti dall’art. 19 DPR 633/72 e ss.
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ed è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.
Nel caso di operazioni relative ad importazioni, il titolare del diritto alla detrazione dell’IVA assolta in dogana spetta all’effettivo destinatario della merce oggetto d’importazione, previa registrazione della bolletta doganale ai sensi dell’art. 25 DPR 633/72. Tale diritto è sottoposto alle limitazioni previste dal decreto IVA.
L’Agenzia delle Entrate, in varie risposte, ha chiarito come l’unico contribuente legittimato a poter detrarre l’IVA assolta in dogana è l’effettivo acquirente della merce.
Tale diritto spetta anche qualora i dazi doganali e l’IVA richiesta per lo sdoganamento vengano sostenuti dal cedente/prestatore e non al cessionario/committente, è il caso delle importazioni rese con clausola DDP (Delivered duty paid), ossia reso sdoganato e indicante il luogo di consegna convenuto nel Paese d’importazione, cioè l’importazione per la quale il dazio è a carico del venditore e a volte anche l’Iva
In una recente risposta, l’Agenzia delle Entrate analizzando il quesito posto da un contribuente svizzero che vendeva beni ad un acquirente italiano titolare di partita IVA e provvedeva ad espletare le pratiche doganali di immissione dei beni nel territorio italiano assolvendo l’imposta dovuta, rispondeva con diniego alla richiesta di rimborso dell’IVA assolta da parte del contribuente svizzero.
Le risposte fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta 4/2020 si basano sull’esame del Testo Unico delle leggi doganali (T.U.L.D.ABROGATO a seguito della riforma doganale avvenuta nell’ottobre 2024) combinato con l’art. 19 DPR 633/72, i quali prevedono che il versamento dell’IVA e degli eventuali dazi devono essere eseguiti in Dogana dal proprietario della merce o il soggetto tramite il quale viene effettuata l’importazione (spedizioniere) e pertanto l’effettivo debitore d’imposta risulterà sempre essere l’effettivo proprietario della merce.
Risulta, pertanto, importante ricordare come sia necessario avere copia della bolletta doganale e registrarla nei termini previsti per poter procedere alla detrazione dell’IVA.

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