D: Una s.r.l. sta usufruendo della detrazione per il risparmio energetico e nel 2019 si è trasforma in s.n.c. Quindi nel 2020, in sede di dichiarazione dei redditi, la s.r.l. non esiste più e presenterà la dichiarazione come s.n.c.. Si chiede se, ai fini Irpef, le detrazioni fiscali per detto risparmio energetico, rimaste ancora da usufruire dalla ex-s.r.l., si trasferiscono automaticamente ai soci. Nella legge nulla è detto e non si vede perchè ciò non sia ammissibile.
R: Con riferimento al quesito posto, occorre sottolineare, come, nell’ambito di un’operazione di trasformazione regressiva, la fuoriuscita dal novero dei soggetti passivi Ires della società di capitali non implica il venir meno della “posizione attiva” nei confronti dell’Erario. La trasformazione, infatti, è un’operazione che ha per oggetto esclusivo il cambiamento della forma giuridica del soggetto collettivo in relazione al quale viene posta in essere. L’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione. Al riguardo l’Agenzia Entrate, con la R.M. 11 luglio 2000 n. 109, ha affermato che la trasformazione di una società non incide sulla continuità nella titolarità delle situazioni giuridiche preesistenti alla trasformazione.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e tenendo conto del fatto che tale agevolazione spetta sia alle società di capitali che di persone, si ritiene che il diritto alla detrazione per risparmio energetico, maturato dalla società sotto forma di società di capitali e non del tutto usufruito, possa essere trasferito alla trasformata s.n.c..
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