Innanzitutto è bene ricordare che l’emissione di fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/1972 (c.d. regime dell’esportatore abituale) da parte dei soggetti che forniscono beni e servizi ai propri acquirenti deve riguardare solamente quelle operazioni “effettuate” in data successiva al ricevimento della dichiarazione di intento.
Con riguardo alle cessioni di beni mobili, l’individuazione del momento impositivo ai fini Iva (“effettuazione” dell’operazione), è da ricercarsi, secondo l’art. 6 del D.P.R. n.633/1972, nella consegna o spedizione degli stessi, restando irrilevante la stipula del contratto che può essere verbale o scritto.
Quanto alle operazioni oggetto dei quesiti, trattasi di operazioni di acquisto di beni per le quali ci si è avvalsi della c.d. “fatturazione differita” disciplinata dall’art. 21 del D.P.R. n.633/1972: requisito necessario è l’emissione di un documento di consegna o di trasporto di cui al D.P.R. n.472/1996. L’opzione della fatturazione differita consente di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale possibilità permette così di raggruppare in un unico documento tutte le consegne fatte ad un cliente nel corso di un mese solare, con un’avvertenza: non è possibile comprendere nella stessa fattura consegne effettuate in due mesi diversi.
Sulla fattura differita va obbligatoriamente richiamato il numero e la data dei singoli documenti di consegna o trasporto; a riguardo la circolare ministeriale n. 249/E dell’11 ottobre 1996 ha previsto che la data può essere anche quella di formazione del documento, che è sempre anteriore a quella della consegna o di trasporto del bene.
Ai fini della fatturazione differita non è quindi necessario riportare anche quella successiva di effettivo inizio della spedizione o consegna, fermo restando l’obbligo di indicare quest’ultime nel documento di consegna o di trasporto disciplinati dal D.P.R. n.472/1996.
Dalle considerazioni sin qui effettuate si chiede, attraverso il primo quesito, se il comportamento del fornitore di emettere in data 18/04/2011 fattura differita con Iva per operazioni di vendita di beni in cui la data richiamata è 12/04/2011, debba essere lo stesso giorno in cui ha ricevuto da parte della società interessata dichiarazione d’intento come da art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/1972.
Il comportamento adottato dal fornitore è, a nostro avviso, corretto, dal momento che la dichiarazione di intento è stata inviata via fax il 12/04/2011 alle ore 17:00 e ricevuta e registrata lo stesso giorno; la fattura differita richiama il documento di trasporto che ha data 12/04/2011 (data di formazione del documento) e nel quale è segnata come ora e data del ritiro della merce da parte del vettore (che corrisponde al mittente) il 12/04/2011 alle ore 16.46.
L’operazione quindi può ritenersi effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.633/1972 anteriormente alla ricezione della dichiarazione di intento da parte del fornitore: pertanto, l’addebito dell’Iva è corretto così come la possibilità per la Vostra società di detrarre l’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.633/1972.
Risposta affermativa, in tal senso, può darsi al secondo quesito, in cui si chiedeva la stessa cosa, con la sola differenza riguardante le date: dichiarazione di intento inviata il 12/04/2011, ricevuta e registrata dal fornitore lo stesso giorno, fattura differita datata 29/04/2011 in cui viene ricompresa un’operazione di vendita di beni alla società interessata datata 11/04/2011 (data di formazione del documento di trasporto e data di ora e ritiro della merce).
Si raccomanda, infine, onde evitare il verificarsi di situazioni di sfasamento temporale come quelle oggetto dei quesiti, di notificare prudenzialmente con largo anticipo la dichiarazione di intento.