Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’indeducibilità dal reddito d’impresa degli oneri di tipo sanzionatorio è ascrivibile alla loro mancata inerenza all’attività di impresa, in quanto l’irrogazione della sanzione è una conseguenza di un comportamento individuale (non ascrivibile all’azienda) e illecito del contribuente. Infine, appare condivisibile il fatto che l’indeducibilità debba essere ricercata nella funzione morale cui assolve la multa o la sanzione, oltre che nell’inerenza del costo sostenuto.
Pertanto, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate le multe e le sanzioni sono completamente indeducibili dal reddito d’impresa: il costo dovrà essere registrato tra gli “oneri di versi di gestione” in un mastrino rubricato ad esempio “multe e sanzioni autovetture”.
Sul punto, però, dobbiamo sottolineare che nel tempo sia autorevole dottrina che giurisprudenza hanno dibattuto a lungo sull’argomento senza giungere ad una soluzione univoca e convincente della problematica.
Al riguardo, parte della dottrina afferma che le multe automobilistiche dovrebbero rientrare sempre nell’ambito privato del conducente, in quanto connesse a suoi comportamenti individuali; pertanto non sarebbero riferibili ad esigenze di lavoro. Accogliendo tale impostazione, l’eventuale assolvimento della sanzione da parte della società configurerebbe un compenso in natura per il dipendente, e come tale però sarebbe deducibile dal reddito d’impresa come costo di lavoro dipendente.
Proprio per questo motivo (perché il pagamento della multa al dipendente è un benefit), è in uso presso le aziende trattenere l’importo della sanzione dalla busta paga del responsabile; in questo caso non c’è fringe benefit né alcun costo per l’azienda ma solo un’anticipazione dell’esborso finanziario della multa che poi viene riaddebitata al responsabile.