Sul punto facciamo presente che quanto indicato a livello normativo nell’atto di compravendita è corretto: infatti, stando alla normativa citata nell’atto ai “contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro … un’altra casa di abitazione non di lusso … è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.
Il citato credito d’imposta può essere utilizzato:
a) Per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) In diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto (compilazione del quadro CR di UNICO);
c) In diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di riacquisto agevolato.
Si precisa che in ogni caso il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa, e che nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e c) il credito d’imposta si prescrive in 10 anni. Il principio della prescrizione del credito non è invece estendibile all’utilizzo dello stesso a fini dichiarativi.
Da un punto di vista pratico, quindi, il soggetto acquirente potrebbe già aver esposto nella precedente dichiarazione (UNICO 2011 o 730/2011) il credito d’imposta vantato, salvo possibili parziali o integrali utilizzi. E’ evidente, quindi, che non vi sono altri modi di procedere con il recupero del credito vantato se non per l’appunto in dichiarazione o in atti del tutto simili a quelli che lo hanno determinato.