Quesiti e approfondimenti

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.

Si tratta di un’agevolazione fiscale erogata sotto forma di credito d’imposta, in vigore dal 2018 (articolo 57-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge 96/2017) per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La norma, in vigore dal 2018, prevede che per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, venga attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nei limiti massimi complessivi di spesa stanziati annualmente e dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti «de minimis».

Il Governo, a seguito della condizione emergenziale dovuta al Covid-19, prima con D.L. 18/2020 “Cura Italia” e poi con il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” ha modificato la previgente disciplina a sostegno dell’editoria.

Ai sensi dell’art. 186 del D.L n. 34/2020, limitatamente all’anno 2020, è previsto un regime straordinario che consiste in un credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno in corso, derogando al limite incrementale dell’1 per cento rispetto agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Il credito è riconosciuto entro il limite generale di 60 milioni di euro, mentre lo stesso è ridotto a 40 milioni per gli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online e a 20 milioni per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come detto in precedenza, la legge di bilancio 2021 ha confermato la misura unica del 50 per cento sugli investimenti pubblicitari senza dover sottostare al valore incrementale dell’1 per cento ma ha apportato modifiche ai tetti di spesa e ai media compresi.

Infatti, per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali e quotidiani periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La previsione cambia per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (non sono più ricomprese quelle nazionali come per il 2020) per cui continua a rimanere in vigore, anche per il 2021 e 2022, la normale disciplina prevista dal comma 1-bis dell’articolo 57-bis dal 2019, per cui è attribuito un credito d’imposta pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, il cui valore superi almeno l’1 per cento degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Il codice tributo da utilizzare 6900 è stato istituito con la risoluzione 41/E/2019.

Per usufruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare in primo luogo la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato e in secondo luogo la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017.

Si segnala che, in caso di variazione degli importi, nella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati si potrà esclusivamente confermare la somma già “prenotata” o indicare un importo inferiore ma in nessun caso è ammessa una dichiarazione per un importo superiore alla comunicazione, come indicato a pag.4 delle stesse istruzioni al modello di dichiarazione (<< se è barrata la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, l’ammontare degli investimenti indicato nelle colonne 2 e 6 non può essere superiore a quello esposto nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. Se viene indicato un importo superiore, l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata. A tale riguardo si precisa che la dichiarazione sostitutiva è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”>>)

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio. Entrambe sono presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n.  90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Segnaliamo quindi l’imminente scadenza per il 2021: al pari delle precedenti annualità, per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

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