Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore
D: Costituito Trust Autodichiarato con segregazione partecipazioni sociali ed individuazione beneficiario. Quesito: è necessario richiedere un codice fiscale in questo caso particolare oppure assume valore il codice fiscale del disponente Trustee persona fisica posto che l’Agenzia delle Entrate con Circolare 61/E del 2010 ha definito tali tipologie di Trust come non operanti ai fini fiscali?
R: Ai sensi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27/12/2010, n. 61/E, l’obiettivo principale della costituzione di un trust è, in termini generali, “la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari”. Pertanto, in forza proprio della segregazione che si vuole ottenere a livello patrimoniale, è stato chiarito che il trust debba dotarsi di un codice fiscale proprio (vedasi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/08/2007, n. 48/E). Alla luce di questo, si ritiene che non vi siano deroghe applicabili al caso di specie e che, pertanto, anche nell’ipotesi prospettata sia opportuno richiedere l’attribuzione di un codice fiscale.
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