1) CONTRATTO DI AGENZIA SCRITTO O VERBALE
In primo luogo, si fa presente che il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli da 1742 a 1752 del codice civile. Il secondo comma dell’art. 1742 cod. civ. afferma che il contratto deve essere provato per iscritto. Inoltre, ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Va precisato che tale diritto non può essere oggetto di rinuncia. La disciplina prevede, quindi, l’obbligo della forma scritta ai fini probatori della sussistenza sia del contratto sia delle modalità con le quali l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto della ditta proponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. In conclusione, teoricamente il contratto d’agenzia può essere stipulato oralmente; tuttavia, essendone richiesta la forma scritta ad probationem (art. 1742 comma 2 c.c.), nella pratica è sempre fortemente consigliata la stipula in forma scritta.
Sempre riguardo alla forma del contratto, la legge 3 maggio 1985 n. 204, contenente la disciplina delle attività di agenti e rappresentanti di commercio, vieta espressamente lo svolgimento dell’attività di agente a chi non è iscritto nell’apposito ruolo istituito presso le Camere di Commercio. In proposito, tuttavia, la Corte di Giustizia UE, con la pronuncia 30 aprile 1998 n. 215, ha dichiarato incompatibili, con la direttiva 18 dicembre 1986 n. 86/653/CE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti di commercio, le norme degli ordinamenti nazionali che subordinano la validità del contratti all’iscrizione dell’agente nel relativo albo; secondo la direttiva 86/653/CE, infatti, la validità del contratto d’agenzia può essere subordinata da ciascuno Stato membro a requisiti di forma ma non ad altri requisiti. In ottemperanza a quanto deciso dai giudici europei, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non possano essere affetti da nullità i contratti stipulati da un soggetto che non sia iscritto al ruolo tenuto presso le Camere di Commercio.
2) COSTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA
Il contratto di agenzia non è soggetto all’obbligo di registrazione. Tuttavia, al fine tutelare sia gli interessi dell’azienda preponente sia quelli dell’agente si consiglia la registrazione dell’atto che in tal modo acquisisce esistenza giuridica e data certa. Per tali contratti è prevista una misura fissa dell’imposta di registro pari a 168,00 euro.
In generale, è sempre opportuno redigere il contratto in forma scritta e registrarlo in modo tale da potersi tutelare in caso di future ed eventuali controversie.
3) ADEMPIMENTI E COSTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ENASARCO
Una volta conferito il mandato con data certa, l’iscrizione alla fondazione ENASARCO deve essere effettuata da parte della ditta preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.
Debbono essere iscritti alla Fondazione ENASARCO gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
L’iscrizione viene effettuata predisponendo gli appositi moduli che sono distinti a seconda che gli agenti operino:
– individualmente;
– in società di persone;
– in società di capitali.
Per gli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone deve essere versato il contributo al Fondo Previdenza. Tale contributo si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) e viene versato trimestralmente entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza.
Il versamento dei contributi nella misura del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell’agente) con un minimale e massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.
– Il contributo minimo annuo (minimale) viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. A decorrere dal 01/01/2010 il minimale è pari a 396,00 euro per gli agenti plurimandatari e 789,00 euro per gli agenti monomandatari.
La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.
– Il contributo massimo annuo (massimale) a decorrere dal 01/01/2010 è pari a 15.810,00 euro per gli agenti plurimandatari e 27.667,00 euro per gli agenti monomandatari.
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.
Inoltre, i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza.
Per gli agenti, invece, che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al fondo Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.
Il contributo al Fondo Assistenza deve essere calcolato come segue:
Importi Provvigionali annui |
Aliquota contributiva |
Fino a euro 13.000.000,00 (tredici milioni) |
2% |
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00 |
1% |
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 |
0,5% |
Da euro 26.000.000,01 in poi |
0,1% |
In ogni caso infine, la ditta preponente è tenuta ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l’obbligo di accantonamento presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) gestito dalla Fondazione ENASARCO.
Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
Monomandatari |
Plurimandatari |
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro annui |
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro annui |
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 euro e 18.600,00 euro annui |
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 euro e 9.300,00 euro annui |
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro annui |
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro annui |
Per maggiori chiarimenti in merito le procedure telematiche da seguire si rinvia al sito della Fondazione ENASARCO.