Quesiti e approfondimenti

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Costi brevetto

Il diritto di brevetto industriale, che può essere autoprodotto cioè realizzato internamente ovvero acquistato a titolo oneroso, deve essere iscritto nella voce di stato patrimoniale tra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”.

Secondo il Principio contabile OIC 24, i costi possono essere capitalizzati ed iscritti nell’attivo a titolo di brevetti purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

– titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento,

– recuperabilità dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dall’applicazione del brevetto stesso,

– possibilità di determinare in maniera attendibile il costo per l’impresa.

A tale proposito, i benefici economici futuri per l’impresa possono essere sia in termini di maggiori ricavi, sia in termini di riduzione di costi connessi ad un determinato processo produttivo.

Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto delle immobilizzazioni si computano anche i costi accessori (comma 1, n. 1) dell’art. 2426, Codice Civile). Per costi accessori si intendono quegli eventuali altri oneri, collegati con il bene da un nesso di consequenzialità, che l’impresa deve sostenere perché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. Esempi di costi accessori possono essere le spese di registrazione comprese le imposte e quant’atro.

Pertanto, oltre ai costi direttamente imputabili all’immobilizzazione, il costo di produzione può comprendere anche costi cosiddetti di “indiretta imputazione”, per la quota che ragionevolmente possa essere imputata all’immobilizzazione; deve trattarsi naturalmente di costi di competenza del periodo di realizzazione, il quale deve essere considerato concluso nel momento in cui il bene è oggettivamente utilizzabile (ciò per evitare che vengano capitalizzate anche quote di costi generali di produzione relativi a tempi successivi, con la giustificazione che l’immobilizzazione, di fatto, non sia stata ancora utilizzata). La formula “può comprendere” non intende attribuire ai redattori del bilancio una facoltà di scelta arbitraria, ma si riferisce alla ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, in conformità al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta. Naturalmente, se la capitalizzazione dei costi di indiretta imputazione conducesse a superare il valore di mercato o il valore di utilizzazione, la posta dovrà essere corrispondentemente svalutata in base a quel medesimo principio generale.

Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna, o presso terzi (comma 1, n. 1) dell’art. 2426, Codice civile). La regola dettata per i costi di indiretta imputazione è quindi estesa agli oneri finanziari, compresi quelli sostenuti per far realizzare il bene da terzi.

Eventuali costi successivi all’iscrizione iniziale del brevetto, quali quelli dovuti a modifiche progettuali e implementazioni diverse, possono essere capitalizzati solo e nella misura in cui da tali costi potranno scaturire ulteriori e dimostrabili benefici economici rispetto a quelli previsti originariamente.

Per questo motivo eventuali costi riferibili alla fase di creazione del brevetto vanno capitalizzati.

A diversa conclusione giungiamo, invece, nel caso in cui lo Studio di Consulenza che cura questo tipo di procedure addebiti costi di esercizio riconducibili a pratiche ordinarie che si ripetono con ciclicità nel tempo e volte a “tenere in vita il brevetto” mediante meri adempimenti burocratici. In questa ipotesi, non si dovrà procedere con la capitalizzazione dei costi, ma con il mero inserimento a conto economico degli stessi suddividendoli tra spese per servizi, per quanto riguarda gli onorari, ed oneri diversi di gestione, per quanto riguarda le relative imposte del caso.

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