Come recentemente ribadito dalla stampa specializzata, il trasporto, anche se addebitato ed esposto separatamente nella stessa fattura di acquisto di beni comunitari, non deve essere riportato nel modello INTRASTAT di periodo nella sezione dedicata ai servizi (INTRA-quater), ma va ad aumentare la base imponibile dell’acquisto, se ne costituisce prestazione accessoria.
In particolare, nel nostro sistema fiscale, ai sensi dell’articolo 12 D.P.R. n. 633/72 viene dettato un principio fondamentale per l’individuazione delle operazioni accessorie, tra le quali vengono espressamente menzionati i trasporti, e cioè:
a) che vi sia un’operazione principale a cui collegare quella accessoria, al fine di completarla o renderla possibile;
b) che la cessione o la prestazione accessoria avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;
c) che l’operazione accessoria o subordinata sia effettuata direttamente dal cedente o dal prestatore dell’operazione principale, ovvero per suo conto e a sue spese (c.d. mandato senza rappresentanza).
Ricorrendo, quindi, al concetto appena illustrato, è ovvio che anche per quanto riguarda gli adempimenti INTRASTAT di periodo, il trasporto in oggetto continua a mantenere il proprio carattere di accessorietà rispetto all’operazione principale, e quindi dovrà essere esposto insieme al valore di acquisto dei beni nella sezione “INTRA-bis acquisti”.
Diversamente, solo nel caso in cui il servizio di trasporto sia addebitato con distinta fattura da parte del vettore rispetto a quella di acquisto, non potendosi rinvenire i connotati tipici dell’accessorietà, la prestazione dovrà essere considerata completamente autonoma e sarà riepilogata nella sezione INTRA-quater, relativa ai servizi.