In merito al corretto utilizzo del piano dei conti per la contabilizzazione dei costi per assicurazioni, si rileva che dal punto di vista contabile il “Documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12 – classificazione nel conto economico di costi e ricavi” specifica che i costi per assicurazioni vanno imputati alla voce “B7) costi per servizi”, a meno che non si tratti di costi accessori di acquisto, nel qual caso vanno iscritti nella voce “B6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”.
A livello contabile rileva pertanto la distinzione di cui sopra, mentre non rileva se l’assicurazione stipulata ha natura obbligatoria o meno, dove nella prima categoria rientra per esempio l’assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli, mentre nella seconda categoria rientra per esempio l’assicurazione furto incendio.
Nemmeno ai fini fiscali la distinzione in oggetto assume rilevanza, in quanto la deducibilità del relativo costo viene determinata secondo differenti criteri (es. deducibilità limitata dei costi sostenuti per l’assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli).
Ai fini di un corretto utilizzo del piano dei conti, è tuttavia preferibile utilizzare la voce “assicurazioni obbligatorie” per contabilizzare i costi per assicurazioni effettivamente rientranti in tale categorie e utilizzare per le altre tipologie la voce “assicurazioni non obbligatorie”.