Quesiti e approfondimenti

Corretto trattamento contabile e fiscale somma accreditata per risoluzione leasing auto

Posto che dal piano di leasing dell’auto al 31/12/2011 risulta un risconto attivo, contabilmente l’importo indicato in fattura dovrà essere rilevato attraverso le seguenti scritture:

 

Banca c/c                         XXXXXX

Risconto attivo leasing                          XXXXXX

Sopravvenienza attiva                           XXXXXX

 

Ai fini fiscali, invece, sono necessarie alcune considerazioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

La tassazione delle prestazioni di noleggio e simili “a lungo termine” (per un periodo superiore a 30 giorni) avviene secondo le regole ordinarie, ovvero assoggettandole ad imposta in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia. A riguardo occorre rilevare che il legislatore non ha ritenuto opportuno far ricorso al criterio di utilizzo, almeno per la tipologia di operazioni in esame, per cui saranno rilevanti in Italia indipendentemente dal luogo in cui venga utilizzato il mezzo di trasporto. Appurato che la prestazione oggetto del quesito, poiché rivolta ad un soggetto passivo stabilito in Italia, deve essere assoggettata ad imposta in Italia, vediamo di analizzare le modalità applicative di assolvimento del tributo.

La legge comunitaria 217 del 15.12.2011 è intervenuta in misura rilevante nella disciplina I.V.A. sui servizi internazionali, in particolare riscrivendo le modalità applicative di effettuazione del “reverse charge”.

L’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, è stato, infatti, integrato, prevedendo che “nel caso di prestazioni di servizio di cui all’art.7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. n.331/1993”. Con l’entrata in vigore della norma, nel caso di servizi “generali” (art.7-ter) resi da un operatore UE, la tecnica normativa non è più, quindi, l’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, ma diventa quella dell’integrazione ai sensi dell’art. 46 del D.L. n.331/1993 (come già avviene per gli acquisti intracomunitari di beni).

A fronte di tali considerazioni, quindi, la Società dovrà provvedere ad integrare la fattura con l’I.V.A. italiana (aliquota ordinaria del 21%) e a registrare la stessa sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti, computando la relativa imposta nella liquidazione periodica sia a debito che a credito.

Infine, trattandosi di prestazione di servizi intracomunitaria ricevuta, la stessa dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo, e più precisamente:

–        nell’elenco INTRA 2-quater, se nello stesso periodo di riferimento è stata annotata nell’elenco un’altra fattura dello stesso soggetto: in questo caso si dovrà annotare il valore netto (fattura – nota di credito);

–        nell’elenco INTRA 2-quinquies, se nello stesso periodo di riferimento non è stata annotata negli elenchi INTRASTAT nessun altra fattura dello stesso soggetto.

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