In particolare, il prestatore del servizio che ha erroneamente emesso una fattura con I.V.A. può emettere, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 633/72, una nota di credito al fine di stornare per intero la fattura originaria con conseguente necessità di procedere ad una nuova corretta fatturazione ovvero, nella prassi commerciale, è in uso la modalità di emettere una nota di credito parziale, destinata a variare in diminuzione il solo importo dell’I.V.A. Noi riteniamo più corretta l’emissione di una nota di credito totale che storni la fattura originaria con conseguente emissione di una nuova corretta fattura, tuttavia, la nota di credito parziale emessa dal Vostro agente non crea alcuna problematica. Inoltre, si fa presente che la responsabilità ultima ricadrebbe sul soggetto che ha emesso tale nota di credito.
A fini operativi per poter registrare tale nota di credito di sola I.V.A. si dovrà indicare nella medesima registrazione:
– l’imponibile con segno positivo (a titolo esemplificativo € 1.000,00) al quale applicare il codice I.V.A. dei minimi (operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007);
– l’imponibile con segno negativo (- € 1.000,00) al quale applicare l’aliquota I.V.A. del 20% così da stornare l’I.V.A. precedentemente registrata.