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Contribuente riammesso dalla rottamazione bis

rottamazione bis

Contribuente riammesso dalla rottamazione bis

D: Un contribuente riammesso dalla c.d. rottamazione bis, che ha versato il dovuto per rate pregresse entro il 31 luglio 2018, può aderire alla rottamazione ter pur non essendo decaduto per la seconda volta, in applicazione del comma 25 dell’art 3 del D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter), saltando, così, le previste rate del 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019?

R: Dalla formulazione del quesito si evince che le partite oggetto di rottamazione bis (art. 1, Dl 148/2017) in oggetto, sembrano riferirsi a carichi ante 2017, per le quali le regole generali dalla succitata rottamazione bis prevedevano il pagamento di tre rate, scadenti ad ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Inoltre per tutti i debitori che avevano a fine 2016 rate scadute relative a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, l’accesso alla rottamazione bis era condizionato al pagamento, in un’unica soluzione, di tutte le rate entro la fine del mese di luglio 2018; iter che sembra essere stato rispettato. Ciò premesso, i contribuenti che hanno chiesto la definizione dei carichi ante 2017, vengono espressamente richiamati dal comma 21 dell’art. 3 del Dl 119/2018 (rottamazione ter), il quale stabilisce che è possibile versare la sola rata non versata nei termini del 31 ottobre 2018 entro il 07 dicembre 2018, accedendo cosi di diritto alla rottamazione ter con riferimento alle somme residue; si tratterà quindi degli importi che in origine scadevano a novembre 2018 e febbraio 2019. Queste somme verranno ripartite in dieci rate per cinque anni con comunicazione inviata dall’agente della riscossione entro il 30 giugno 2019. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento di tutte le rate. Se il debitore ometterà di pagare il dovuto entro il 07 dicembre 2018 le conseguenze saranno due: si decadrà dalla rottamazione bis o non si accederà alla rottamazione ter e quindi il debito residuo non potrà essere dilazionato.

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