Il quesito posto è relativo alla corretta contabilizzazione dei voucher – buoni lavoro per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale accessorio istituiti con l’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
Alla luce dei chiarimenti INPS forniti nella circolare n. 88 del 09/07/2009 le “prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e ‘accessorie’, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare”
Sono pertanto da intendersi quali prestazioni si servizi e non di lavoro dipendente da inserire quindi nella voce B7 del conto economico.
Si ricorda che il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione infortunistica (pari al 7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
La corretta registrazione contabile sarà la seguente:
Acquisto di 10 voucher da 10 euro per un valore di 100 Euro
CASSA VOUCHER a BANCA 100
Utilizzo di voucher per 50 ore lavorative (tutto in B7)
Diversi a CASSA VOUCHER 50
COSTO LAVORO ACCESSORIO 37,50
CONTRIBUTI INPS LAVORO ACCESSORIO 6,50
COSTO INAIL LAVORO ACCESSORIO 3,50
COMPENSO CONCESSIONARIO INPS 2,50