Quesiti e approfondimenti

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CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI

L’INPS, con il Messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo, nel corso del 2017, del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori.

Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017. Preme ricordare che il congedo obbligatorio è pari, per l’anno 2017, a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.  Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.Per beneficiare del congedo e del relativo trattamento economico (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%):

  • i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS devono presentare domanda all’Istituto previdenziale,

mentre

  • tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intendono assentarsi, senza necessità di presentare domanda all’INPS.

CONGEDO FACOLTATIVO

In via sperimentale, per gli anni 2013-2016, il padre lavoratore dipendente aveva facoltà di astenersi, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, per un periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’INPS. Di conseguenza, per tutto l’anno solare 2017, non potranno essere presentate domande all’INPS.

 

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