Quesiti e approfondimenti

Comunicazione di anomalia 2017 – Studi di settore

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: A seguito del ricevimento in cassetto fiscale di una comunicazione di anomalia sullo studio di settore relativo al 2015, si è provveduto a comunicare all’Agenzia dell’Entrate, con l’apposito programma, che l’anomalia era dovuta alla collocazione delle rimanenze iniziali nel rigo errato (prodotti in corso di lavorazione anzichè prodotti finti). Si è quindi provveduto a comunicare il rigo esatto in cui avrebbe dovuto essere riportato l’importo delle rimanenze iniziali e a sottolineare che a seguito della correzione non cambiava il risultato del calcolo dello studio. Si chiede se sia altresì necessario procedere all’invio, entro il 31/10/2017, di apposita dichiarazione Unico integrativa recante la suddetta correzione dello studio allegato.

R: Nel caso in esame, a parere di chi scrive: – l’errore è meramente formale, dato che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, nemmeno pregiudica l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2001, n. 77/E), in quanto è già stato corretto a mezzo del procedimento descritto nel quesito; – non si può procedere al ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997); – in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene (come peraltro confermato anche dall’Agenzia delle Entrate) che la comunicazione del motivo della specifica anomalia relativa allo studio di settore – già avvenuta mediante utilizzo dello specifico software messo a disposizione allo scopo dall’Agenzia delle Entrate – esima il contribuente dal dover presentare anche una dichiarazione integrativa.

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