PREMESSA:
Un Hotel operante nel Bacino termale euganeo, in regime di stagionalità ex DPR n.1525 del 1963, effettua della aperture frazionate nel corso dell’anno a ridosso di festività e periodi festivi (esempio: 24/12-06/01 o 21/03-09/04 etc.) e per ogni singolo periodo di attività assume di volta in volta dipendenti a tempo determinato stagionale full-time.
QUESITO:
Nel caso in cui l’Hotel abbia assunto nel mese di dicembre 20 dipendenti per il periodo di apertura 24/12-31/12, con le modalità su esposte, a quanto ammonta a suo avviso la forza lavoro da computare ai fini della tutela da applicare (reale/obbligatoria) per il mese di dicembre. Nello specifico è corretto considerare per dicembre 20 “teste”, indipendente dalla reale quantità di giornate lavorate nel mese (8 giorni) o tali teste vanno riproporzionate alla quantità di ore o giorni realmente lavorati rispetto ad un mese pieno, effettuando in pratica un conteggio simile a quello applicato per i Part time verticali?
RISPOSTA:
L’art. 27, D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”. Pertanto, in presenza di più contratti a termine (anche stagionali) sviluppatisi negli ultimi 2 anni, dovrebbe essere sommata la durata dei singoli rapporti ed il risultato dovrebbe essere diviso per 24 al fine di stabilire le unità lavorative da considerare per il computo.