In particolare, ai sensi dell’art. 2495 Cod. Civ. (come modificato dal 2004) “ I) Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro imprese. II) Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.
Di conseguenza, in base a quanto appena affermato, il liquidatore della società, dopo aver esperito tutte le procedure tipiche della fase di liquidazione (tra cui appunto tutti i tentativi possibili per liquidare integralmente i debiti e per incassare i crediti esistenti), dopo che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione che evidenzia ancora la presenza dei predetti debiti e crediti, deve procedere alla cancellazione della società dal registro imprese.
Tale cancellazione ha portata estintiva, quindi nulla potrà essere chiesto alla società dai suoi debitori. Tuttavia la norma prevede che il creditore sociale insoddisfatto possa invocare:
- La responsabilità individuale dei singoli soci, solo nei limiti di ciò che è stato loro assegnato in base al bilancio finale di liquidazione,
- La responsabilità dei liquidatori, dimostrando che il mancato soddisfacimento del debito è dipeso da colpa o negligenza attribuibile allo stesso.
Infine, si evidenzia che anche la legge fallimentare (art.10 Regio decreto 267/1942) attribuisce efficacia estintiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ma tuttavia prevede che entro il termine di un anno dalla stessa la società possa essere dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima cancellazione o entro l’anno successivo.