Nel quesito posto le tipologie di beni oggetto di cessione gratuita sono riconducibili a:
– prodotti “conformi” commercializzati nella normale attività d’impresa;
– beni che pur somigliando a quelli prodotti dall’impresa non sono conformi per dimensione agli stessi e per questo non hanno alcuna possibilità di utilizzazione concreta ed economica sul mercato (si tratta infatti di modelli in “miniatura” dei prodotti realmente venduti, aventi solo una finalità dimostrativa).
Tali ultime merci infatti rientrano nella categoria dei beni la cui produzione non è oggetto dell’attività propria d’impresa di costo unitario non superiore a 25,82 euro.
E’ bene premettere che la cessione gratuita di ambedue le tipologie di beni a soggetti comunitari non può essere considerata operazione intracomunitaria, in assenza del presupposto oggettivo dell’onerosità della cessione. Quindi non va emessa fattura al cliente comunitario e nemmeno dichiarata l’operazione nel modello INTRASTAT.
Tali cessioni costituiscono operazioni interne, soggette o meno a IVA italiana a seconda che si tratti di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa o non oggetto dell’attività propria dell’impresa con un valore superiore a 25,82 euro.
Nel primo caso, la cessione gratuita di beni prodotti o normalmente commercializzati dall’impresa, qualora non rientrino nella previsione dell’art. 2 comma 3 lettera d) DPR 633/72, vale a dire non siano campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati in maniera indelebile, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto dal momento che rientra nelle cessioni di beni ex art. 2 comma 2 n 4) DPR 633/72.
In questo caso i comportamenti possibili sono due:
• va emessa un’autofattura per ciascuna cessione, soggetta ad IVA, in unica copia che va registrata nel registro IVA vendite
• oppure vanno annotate le singole operazioni nel registro IVA degli omaggi tenuto a norma dell’art. 39 DPR 633/72, in cui deve essere riportato l’ammontare globale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, l’ammontare della relativa imposta distinta per aliquota ed il totale risultante dal registro deve essere riportato nel registro delle fatture emesse entro il termine di effettuazione delle liquidazioni IVA.
Il valore imponibile da esporre in autofattura è corrispondente al prezzo di acquisto o di produzione dei beni.
Nel secondo caso, la cessione gratuita di beni non normalmente prodotti o commercializzati dall’impresa e di valore non superiore a 25,82 euro, non è soggetta ad IVA ex art. 2 comma 2 n 4) DPR 633/72. In questo caso non va emessa neanche l’autofattura.
Per vincere la presunzione di cessione a titolo oneroso ex art. 53 DPR 633/72 è opportuno emettere in ambo i casi un documento di trasporto con destinataria l’azienda stessa nella persona del suo dipendente e con causale “conto campionario”. Nel momento in cui la merce viene consegnata definitivamente e gratuitamente al cliente o potenziale cliente va emessa l’autofattura soggetta a IVA se si tratta di cessione di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non va emessa autofattura nel secondo caso. È bene che nella descrizione della merce nel DDT si indichi che si tratta di cessione gratuita di prodotti “conformi” o se si tratta dei modelli in “miniatura” dei prodotti realmente venduti, aventi solo una finalità dimostrativa.