Ci è stato chiesto quale sia il corretto trattamento ai fini IVA nel caso di cessioni di beni da parte di una società italiana nei confronti dell’ ONU.
Per espressa disposizione contenuta nell’art. 72, DPR 633/72, come riformulato a seguito della L. 217/2011, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi internazionali e comunitari sono non imponibili in quanto equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR IVA; pertanto, è consentito agli operatori che le effettuano di contabilizzarle ai fini delle agevolazioni concesse agli esportatori abituali.
Tali operazioni vengono descritte all’art. 72, co. 1 del sopracitato decreto e sono riportate di seguito:
- “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.”
In tutti i casi sopra citati, ad esclusione delle operazioni effettuate nei confronti di organismi NATO e degli altri organismi internazionali riconosciuti, l’agevolazione della non imponibilità trova applicazione a condizione che l’ammontare delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi sia di importo superiore a 300 euro al netto dell’IVA, ivi compresi pure i beni soggetti ad accisa, per i quali la non imponibilità opera alle stesse condizioni e nei medesimi limiti in cui viene concessa l’esenzione dai diritti d’accisa (art. 72, co. 2, DPR 633/72).
Nel caso in oggetto, dato che l’importo delle cessioni di beni è maggiore rispetto al predetto limite monetario (300 euro), le operazioni effettuate da parte della società italiana nei confronti dell’ ONU sono non imponibili ex art. 72, DPR 633/72.
Si ricorda, infine, che il limite di 300 euro, in caso di contratti di durata determinata, deve essere rapportato all’arco temporale interessato dal contratto, mentre, in caso di contratti a tempo indeterminato, deve farsi riferimento all’importo fatturato nel corso di un anno (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 273/E del 2009).
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