Quesiti e approfondimenti

Cessione intracomunitaria con sconto contrattuale

L’operazione prospettata si configura come una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/93.

Qualora sia previsto uno sconto contrattuale di carattere finanziario come nel caso di specie (sconto 30%+5%+3% con pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura – sconto 30%+5% con pagamento dal 15° al 30° giorno dalla data della fattura), si consiglia l’emissione di una fattura con base imponibile piena, senza computare alcuno sconto nella determinazione della base imponibile, ma indicando comunque nella descrizione della fattura i termini  e la misura contrattualmente previsti per gli sconti finanziari, come riportato nel quesito posto.

Solo in funzione di un eventuale pagamento entro i termini previsti (sia esso entro i 14 giorni oppure compreso tra i 15 e i 30 giorni) sarà vostra facoltà (ma non obbligo) l’emissione di una nota di accredito per il minore imponibile pari allo sconto praticato.

In virtù dell’art. 56 D.L. 331/93 si ritiene applicabile la disciplina prevista per le variazioni dell’imponibile dell’imposta ex art. 26 D.P.R. 633/72 nel quale è ammessa la facoltà di effettuare la variazione in diminuzione dell’imponibile di un’operazione già registrata in conseguenza dell’applicazione di sconti previsti contrattualmente (come nel vostro caso), senza limiti temporali. Non si applica infatti in questo caso il limite di un anno previsto dall’art 26 per quanto riguarda i sopravvenuti accordi tra le parti.

Per quanto attiene la compilazione di modelli INTRA le variazioni in diminuzione operate vanno indicate nell’elenco riepilogativo delle cessioni con apposita annotazione nel modello INTRA1-ter.

Si ricorda inoltre che, essendo la Società cedente esportatore abituale con plafond, le note di credito siano esse emesse o non emesse, ma comunque operate, riducono l’ammontare del plafond poiché le operazioni di cessioni di beni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/93 concorrono alla formazione del plafond disponibile.

Inoltre se le note di variazione in diminuzione sono operate lo stesso anno dell’operazione principale riducono il plafond disponibile per lo stesso anno, mentre se operate l’anno successivo riducono il plafond per l’anno successivo (cfr. Circolare 13/E 23 febbraio 1994 e Circolare 8/D 27 febbraio 2003).

Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione alla regolarizzazione di eventuali splafonamenti a seguito di note di variazione operate in diminuzione su operazioni attive che incidono nella determinazione del plafond.

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