Quesiti e approfondimenti

CESSIONE DI UN IMMOBILE IN ITALIA DA PARTE DI UN ENTE NON COMMERCIALE E NON RESIDENTE

D: Ente non commerciale e non residente in Italia (NO stabile organizzazione) possiede da più di 5 anni un immobile sito in Italia e formato da più unità abitative concesse in uso gratuito a privati. L’eventuale vendita dell’immobile quale tipo di reddito genera? Qualora la plusvalenza dovesse rientrare fra i redditi diversi ex art. 67 TUIR, questa non è tassabile decorsi i 5 anni?

R: Secondo la premessa fatta a tale quesito, l’immobile in questione costituisce un bene patrimoniale avente distinzione organizzativa e contabile dalla casa madre, secondo la definizione di stabile organizzazione disciplinata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 460196/1989, ragion per cui il possesso di un bene immobile in Italia da parte di una società non residente non comporta, automaticamente, la presenza della fattispecie di stabile organizzazione. A tal fine, sono considerabili non residenti le Società e gli enti di ogni tipo che non hanno avuto in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, né la sede legale o amministrativa, né l’oggetto principale dell’attività. Per quanto riguarda gli Enti non commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il reddito imponibile è sempre determinato mediante la sommatoria dei singoli redditi ai sensi dell’art. 23 del Tuir, i quali saranno determinati secondo le regole delle singole categorie in cui essi rientrano. Nello specifico, il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. In risposta al quesito posto, secondo l’articolo 153 Tuir, il reddito complessivo degli enti non commerciali si determina secondo le disposizioni del Titolo I Tuir, dunque assimilandolo al reddito delle persone fisiche. Nel caso di specie, si ritiene che l’operazione di cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari in oggetto non generi una plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, poiché, sulla base di tale norma, è considerata produttiva di reddito diverso la cessione a titolo oneroso degli immobili “acquistati o costruiti da non più di cinque anni”. Infatti, la tassazione riguarda soltanto le plusvalenze derivanti da immobili ceduti entro cinque anni dall’acquisto, poiché la rivendita entro breve termine viene considerata speculativa, effettuata al solo scopo di arricchire il soggetto cedente.

Teresa Donofrio

Martina Gallo

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