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Cessione di beni a titolo di premio a soggetto UE

In particolare, prima di proseguire oltre è opportuno chiarire il fatto che poiché la spedizione della merce avviene in osservanza di un accordo contrattuale, in cui al verificarsi di determinate condizioni la Vostra azienda si è impegnata ad inviare merce a titolo di premio, l’operazione in questione si configura come cessione di beni a titolo non oneroso.

Di conseguenza, non si assiste ad una cessione intracomunitaria di beni, in quanto l’operazione è deficitaria dell’imprescindibile requisito dell’onerosità.

Pertanto, la normativa di riferimento deve essere ricercata nelle disposizioni nazionali secondo cui:

a)      qualora la cessione di beni cui è diretta l’attività d’impresa avvenga a titolo di premio, e lo stesso sia stato precedentemente concordato tra le parti al raggiungimento di un determinato target, allora l’operazione sarà esclusa dal campo di applicazione I.V.A. secondo le disposizioni dell’art. 15, co. 1, n. 2) D.P.R. n. 633/72;

b)      diversamente, se non precedentemente concordato e formalizzato, l’operazione non è più qualificabile come cessione di beni a titolo di premio, ma come omaggio di cui all’art. 2, co. 2, n. 4) D.P.R. n. 633/72 e, pertanto, rilevante a fini I.V.A. Solitamente, nella prassi commerciale, in questa situazione si è soliti procedere con emissione di autofattura, così da non rivalersi a fini I.V.A. nei confronti del cliente.

Senza dilungarci oltre, e senza addentrarci nello specifico di cui al precedente punto b), poiché stando ai chiarimenti ricevuti l’operazione è riconducibile alla cessione di beni a titolo di premio, Vi consigliamo di procedere con emissione di fattura in cui evidenziare nel corpo testo una dicitura del genere: “l’operazione non deve essere riepilogata a fini intrastat, in quanto trattasi di cessione gratuita di beni a titolo di premio pre-concordato tra le parti escluso I.V.A. secondo le disposizioni di cui all’art. 15, co. 1, n. 2) D.P.R. n. 633/72”.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, benché l’operazione preveda l’invio di merce al di fuori del territorio nazionale, la stessa non concorrerà alla determinazione del plafond. I beni, inoltre, dovranno essere scortati da idoneo D.D.T. in cui consigliamo di richiamare la dicitura più sopra suggerita.

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