In particolare, con riferimento ai beni mobili, l’articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 633/72 prevede che per le cessioni i cui effetti traslativi si producono successivamente alla consegna o spedizione, il momento impositivo si ha all’avverarsi dell’effetto traslativo e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Al fine di vincere la presunzione di cessione, si potrà utilizzare il documento di trasporto emesso (DDT) facendo risultare che la merce è stata consegnata in “conto vendita”, o “conto visione”. Al momento dell’accettazione della merce da parte dell’acquirente si dovrà emettere fattura facendo riferimento al DDT originario. Al contrario, invece, la merce invenduta deve essere restituita o ritirata, scortata da DDT, preferibilmente entro un anno dalla consegna in conto visione, altrimenti la stessa deve essere fatturata.
Sottolineamo, inoltre, che non occorre effettuare alcuna annotazione nel documento di trasporto originariamente trasmesso, mentre da un punto di vista delle imposte dirette, il ricavo della vendita si ha per conseguito alla data in cui si realizza la clausola da cui dipende l’efficacia dell’operazione, a nulla rilevando la consegna del bene.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che le stesse considerazioni sono valide anche nel caso in cui i rapporti tra società e cliente siano regolati dalla stipula di apposito contratto estimatorio.