Per operazioni di cessione di beni, per i quali all’atto dell’acquisto sia stata operata una limitazione della detraibilità IVA ai sensi dell’art. 19-bis1 D.P.R. 633/72, la base imponibile è determinata secondo le regole dell’art. 13 comma 5 D.P.R. 633/72.
Essa pertanto è determinata in relazione alla percentuale di IVA detratta all’acquisto, mentre la restante parte del prezzo di cessione sarà escluso I.V.A. nella stessa percentuale in cui al momento dell’acquisto l’imposta sul valore aggiunto è risultata indetraibile.
Nel caso di specie ai fini del calcolo della plusvalenza, data dalla differenza tra prezzo di cessione e costo storico al netto del fondo ammortamento civilistico, essendo il cespite un bene in leasing riscattato, ma ceduto in periodi di imposta successivi al riscatto, dovrà essere considerato quale costo storico il valore di riscatto dell’autovettura imputato a cespite al netto del fondo ammortamento civilistico maturato (come chiarito nella Circolare 47/E del 18 giugno 2008 dell’Agenzia delle Entrate al punto 5.2).
Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale della plusvalenza così determinata, la normativa vigente prevede una parziale tassazione della stessa in proporzione a quanto dedotto fiscalmente in sede di ammortamento. In tal caso, al momento della cessione la relativa plusvalenza sarà quindi tassabile proporzionalmente a quanto dedotto fiscalmente. Infatti, il TUIR afferma che le plusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (articolo 164, comma 2).