Quesiti e approfondimenti

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Cessione autovettura a soggetto privato – Regime I.V.A.

All’atto d’acquisto dell’autovettura, la società ha detratto solo in parte (40%) l’imposta addebitata in fattura, come stabilito dall’art. 19 bis 1 DPR 633/72: la differenza tra l’I.V.A. detratta e quella addebitata in fattura è stata, invece, registrata come indetraibile.

Nella successiva cessione, quindi, indipendentemente dalla natura del soggetto cui la stessa è rivolta (nel vostro caso privato), l’imponibile sarà escluso I.V.A. nella stessa percentuale in cui al momento dell’acquisto l’imposta sul valore aggiunto è risultata indetraibile.

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora si convenga un prezzo di cessione pari ad Euro 10.000, la fattura dovrà riportare i seguenti importi:

 

Imponibile                                                         Euro    3.703,70

 

I.V.A. 20%                                                          Euro      740,74

Escluso art. 30 c. 5 L. 388/2000                  Euro   5.555,56 

Totale                                                                  Euro  10.000,00

Per quanto riguarda, invece, il trattamento della plusvalenza derivante dalla cessione del cespite, la normativa vigente prevede una parziale tassazione della stessa se si calcolano le quote di ammortamento deducibili fiscalmente solo per il 40%: in tal caso, al momento della cessione la relativa plusvalenza sarà tassabile nella stessa misura. Infatti, il T.U.I.R. afferma che le plusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (articolo 164, comma 2 T.U.I.R.).

La tassazione della stessa plusvalenza potrà essere rateizzata in cinque esercizi, se il bene risulta posseduto da almeno tre anni, diversamente dovrà essere interamente imputata nell’esercizio in cui si è verificata.

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