Quesiti e approfondimenti

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Trasmissione telematica di certificati di malattia e gravidanza: istruzioni per l’uso e buone prassi

CERTIFICATI DI MALATTIA

La normativa prevede che l’assenza per malattia sia attestata dal medico curante mediante apposito certificato inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). Tra i dati contenuti nei certificati medici è di particolare importanza la data di fine prognosi quale elemento identificativo del termine ultimo di erogazione della prestazione economica di malattia (assumendo rilievo non solo dal punto di vista amministrativo ma anche previdenziale). Tale data costituisce di fatto una “previsione” della durata di malattia che è suscettibile di variazioni, siano esse in “aumento” (quando il decorso della malattia è più lento del previsto) o in “diminuzione” (quando invece il lavoratore guarisce prima). Nel caso in cui la malattia continui oltre la data inizialmente prevista è necessario il rilascio di un certificato di continuazione; nel caso di guarigione anticipata la data di fine prognosi deve essere rettificata al fine di certificare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

LA CIRCOLARE INPS

Avendo rilevato che, in caso di guarigione anticipata dall’evento morboso, nella maggior parte dei casi, il lavoratore ed il medico curante non si preoccupano di rettificare la data di fine prognosi, l’INPS, con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, fornisce indicazioni sulle corrette modalità di rettifica della data di prognosi in caso di guarigione anticipata dalla malattia al fine di consentire il rientro del lavoratore sul posto di lavoro.La rettifica della data di fine prognosi, in tal caso, costituisce un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore ed ha una duplice finalità:

  1. Nei confronti del datore di lavoro legittima la ripresa anticipata dell’attività lavorativa, infatti, in presenza di un certificato di malattia con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può permettere al lavoratore di rientrare in servizio, in quanto violerebbe le disposizioni generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D. LGS: n. 81/2008 nonché art. 2087 cod. civ.
  2. Nei confronti dell’Inps il certificato di malattia, di fatto, costituisce la “domanda di prestazione” all’istituto.

La rettifica, precisa l’Inps, verrà considerata tempestiva qualora intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.

LE SANZIONI

La mancata o tardiva rettifica della data di fine prognosi, in caso di guarigione anticipata del lavoratore, comporta l’applicazione della sanzioni per i casi assenza ingiustificata alle visite di controllo. Se a seguito di visita di controllo domiciliare/ambulatoriale viene rilevata la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, il lavoratore si vedrà applicato le seguenti sanzioni, fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa:

  • 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, in caso di 1° assenza
  • 50% dell0indennità nel restante periodo di malattia, nel caso di 2° assenza
  • 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza

CERTIFICATI DI GRAVIDANZA

Il DL. N. 69/2013 prevede che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto debba essere inviato all’Inps esclusivamente in via telematica direttamente dal medico del SSN. Con l’art. 34 del D. Lgs. N. 179/2016 sono stati inseriti i nuovi commi 1-bis e 2-bis all’art. 21 del D. Lgs. N. 151/2001:

1-bis: il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente al medico del Servizio Sanitario nazionale.

2-bis: la trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere esclusivamente effettuata per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale.

LA CIRCOLARE INPS

Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017 l’Inps chiarisce che i certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza devono essere trasmessi esclusivamente per via telematica da un medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Tuttavia, per un periodo di transitorio di 3 mesi dalla pubblicazione della circolare, è riconosciuta al medico certificatore la possibilità di rilasciare il certificato con modalità cartacea. I certificati di gravidanza deve contenere le seguenti indicazioni:

  • Generalità della lavoratrice
  • Settimana di gestazione alla data della visita
  • Data presunta del parto

Il certificato di interruzione della gravidanza deve contenere le seguenti indicazioni:

  • Generalità della lavoratrice
  • Settimana di gestazione alla data della visita
  • Data presunta del parto
  • Data di interruzione della gravidanza

In caso di errata trasmissione di un certificato il medico può procedere all’operazione di annullamento che è consentita esclusivamente entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione. L’inps precisa inoltre che con la trasmissione telematica del certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza la lavoratrice non è più tenuta alla presentazione degli stessi in formato cartaceo all’INPS e al datore di lavoro. Si evidenzia infine che l’Inps non fornisce istruzioni riguardo la trasmissione del certificato di parto e nemmeno indicazioni riguardo alla possibilità di ritenere il certificato di parto sostitutivo del certificato di nascita pertanto gli adempimenti legati a quest’ultimo si ritengono ancora sussistenti. Il datore di lavoro o il proprio incaricato potrà consultare gli attestati di gravidanza e di interruzione previa autenticazione con PIN o CNS.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@slshr.it

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