Quesiti e approfondimenti

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Causale DDT spedizione etichette adesive

Il D.P.R. n.472/1996, anche se ha abrogato le disposizioni in materia di bolla di accompagnamento, in realtà non ha soppresso del tutto l’obbligo di emettere documenti di accompagnamento: esistono, infatti, situazioni in cui gli operatori devono predisporre un documento simile alla bolla di accompagnamento, denominato “documento di trasporto” (c.d. DDT). I casi a cui ci si riferisce sono la fatturazione differita e la movimentazione di beni senza trasferimento della proprietà, al fine di vincere la presunzione di cessione o di acquisto.

In merito a quest’ultima ipotesi, infatti, l’art. 1, comma 5, del D.P.R. n.441/1997 prevede, accanto al libro giornale, a qualsiasi libro tenuto a norma del codice civile, o ad apposito registro tenuto in conformità dell’art. 39 del D.P.R. n.633/1972, anche il documento di trasporto come strumento idoneo a vincere la presunzione di cessione e di acquisto, nelle ipotesi di consegna di beni dati in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.

Pertanto, in tal caso, per vincere la presunzione di cessione (o di acquisto), i beni devono essere accompagnati dal DDT con l’indicazione della causale del trasferimento. In particolare, il DDT deve contenere l’espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto e deve essere conservato a norma del già richiamato art. 39 del D.P.R. n.633/1972, sia da parte dell’emittente che del soggetto destinatario dei beni. Va da sé che l’indicazione del motivo del trasporto (vendita o movimentazione a titolo non traslativo) non è espressamente prevista come contenuto tipico del DDT, ma si ritiene opportuna, come si è visto, per dimostrare e vincere la presunzione di cessione o di acquisto dei beni trasportati.

 

Riguardo al caso in esame, premesso che non esiste una specifica causale ad hoc per qualsiasi tipologia di movimentazione merci a titolo non traslativo della relativa proprietà, riteniamo che quella a cui più di tutte possa essere assimilata la spedizione, presso un fornitore, di etichette adesive da applicare ad un prodotto della Ditta, sia la causale “Conto lavorazione”: suddetta causale normalmente ricomprende tutti quei casi in cui la merce viene inviata al fornitore per essere lavorata, rimanendo però di proprietà del cliente, e al termine della lavorazione la stessa viene riconsegnata o viene consegnato il prodotto finito della lavorazione di più beni.

A nostro avviso l’apposizione di etichette adesive in un prodotto della Società presso un fornitore della stessa potrebbe essere considerata a tutti gli effetti una lavorazione dello stesso, posto che successivamente ciò che dovrà essere riconsegnato al cliente sarà il prodotto finito della lavorazione di più beni (prodotto, eventualmente lavorato, provvisto di etichette adesive). Ecco che, quindi, sulla base di queste considerazioni, la causale “Conto lavorazione” viene da noi vista come la più idonea, tra quelle tipicamente utilizzate, per giustificare la movimentazione della merce a titolo non traslativo della proprietà, senza incorrere in una presunzione di cessione di beni.

Concludendo, ai fini dell’esportazione, per evitare gli adempimenti doganali derivanti dal regime di temporanea esportazione – che prevede in particolare la richiesta d’autorizzazione dell’autorità doganale – gli operatori possono effettuare un’esportazione definitiva, senza passaggio di proprietà, dei beni da sottoporre a perfezionamento passivo. L’esportazione doganale, in tal caso, non rileva ai fini IVA e del plafond e, al momento del rientro dei beni, si avrà un’importazione definitiva che dà luogo, ai fini IVA, a una tassazione sul valore globale. Ai fini del superamento della presunzione di cessione, può essere utilizzato, alternativamente:

–  un documento contabile (o lista valorizzata su carta intestata), da annotare in apposito registro tenuto e conservato a norma di legge;

–  un documento di trasporto o di consegna (DDT), senza che sia necessaria l’annotazione sul predetto registro, essendo sufficiente la conservazione di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili).

Nel caso in questione consigliamo l’emissione di DDT con dicitura “esportazione definitiva gratuita in conto lavorazione – Non valida ai fini dell’art. 8 del DPR n. 633/72”.

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