A) FIERE MACKBROOKS E FOREXPORT
Da un punto di vista della disciplina I.V.A., facciamo presente che il novellato articolo 7-quinquies D.P.R. n. 633/72 prevede in maniera esplicita una deroga alla regola generale della committenza con riferimento alle prestazioni di servizio per noleggio di stand fieristici all’estero. In particolare, l’articolo appena citato ribadisce le disposizioni già vigenti nel dettato normativo del vecchio articolo 7, comma 4, lett. b) D.P.R. n. 633/72, per cui la rilevanza impositiva deve essere verificata rispetto alla territorialità dell’immobile (lo stand fieristico è assimilato), e cioè allo Stato in cui lo stesso risulta situato. Di conseguenza, questo criterio derogatorio della regola generale della committenza fa sì che la prestazione in oggetto risulti rilevante in territorio tedesco, e pertanto si è chiamati ad assolvere l’I.V.A. dello Stato Comunitario interessato. Da un punto di vista contabile, l’operazione risulterà “fuori campo” I.V.A. e, conseguentemente, registrata in contabilità per l’intero importo tra le prestazioni di servizio, nella sezione B.7. di conto economico.
Ovviamente, essendo operazioni irrilevanti, le stesse non dovranno trovare esposizione negli elenchi INTRASTAT di periodo (sia nel caso in cui siano operazioni di acquisto del servizio, o note di credito di storno dello stesso).
Infine per completezza sull’argomento trattato (servizi per prestazioni fieristiche), facciamo presente che la deroga prevista all’articolo 7-quinquies D.P.R. n. 633/72 ha mero carattere transitorio, in quanto dal 2011 anche in quest’ambito dovrà essere applicato il generale criterio della “committenza”.
B) PRESTAZIONI ALBERGHIERE
Anche in caso di fruizione di servizio alberghiero (pernottamento) in occasione di una trasferta all’estero inerente l’attività d’impresa, sono stati previsti criteri derogatori rispetto alla generale regola della “committenza”, per lasciar spazio invece “al luogo di utilizzo” e quindi al principio di territorialità di cui all’articolo 7-quater D.P.R. n. 633/72.
Di conseguenza, rileva il luogo di materiale esecuzione del servizio, e pertanto il luogo di ubicazione dell’immobile adibito a struttura alberghiera. Il servizio, quindi, non assumerà alcuna rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e sarà soggetto ad I.V.A. tedesca (che potrà essere chiesta a rimborso secondo le disposizioni di cui al novellato articolo 38-ter D.P.R. n. 633/72), e non dovrà essere riepilogato negli elenchi INTRASTAT di periodo.