Quesiti e approfondimenti

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Biglietto aereo – I.V.A. e contabilità

Prima di procedere oltre, ci sembra opportuno aprire una piccola parentesi anche ai fini I.V.A. sottolineando che, indipendentemente dalle novità introdotte dalla normativa sui servizi, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. c) D.P.R. n. 633/72 (sostanzialmente confermato dal novellato articolo 7-quater D.P.R. n. 633/72), questo genere di prestazioni si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza ivi percorsa, e pertanto per i trasporti aerei assumono rilevanza soltanto quelli eseguiti nello spazio aereo italiano, per i quali sussiste l’obbligo dell’autofatturazione al momento del pagamento, anche nei casi in cui non siano imponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633/72, e solo per questa parte (la parte fuori campo non va autofatturata).

Da un punto di vista pratico, quindi, si dovrà procedere con integrazione della fattura originale ai sensi dell’articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72, ed in base ad una vecchia risoluzione ministeriale (n. 405778 del 1980), ribadita poi da una più recente del 1997, suddividere il valore della prestazione di trasporto in due tratte forfettarie: una relativa alla percorrenza all’interno dello spazio aereo italiano, e l’altra riferibile al tragitto internazionale.

In particolare, per ovviare alla difficoltà di determinare esattamente l’entità del trasporto eseguito nello spazio aereo italiano, le citate risoluzioni indicano che si debba procedere in maniera forfettaria, stabilendo che dovrà ritenersi come compiuto in Italia il 38% dell’intera tratta percorsa.

Come logica conseguenza di quanto affermato, pur nell’obbligo di emissione di autofattura avremo i seguenti richiami normativi:

a) “fuori campo I.V.A. secondo le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72” per il 62% dell’intera prestazione;

b) mentre “non imponibile I.V.A. secondo le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633/72” per il 38% relativo alla percorrenza nello spazio aereo italiano.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di contabilizzazione, la fattura in questione potrà essere registrata dedotta solo se accompagnata dal biglietto aereo e dalla nota spese del dipendente, collaboratore o amministratore che si è recato all’estero in virtù di una trasferta autorizzata, ed inerente lo svolgimento dell’attività d’impresa (se ne consiglia la registrazione all’interno della sezione B.7. di conto economico, tra i costi per servizi, in un mastrino rubricato ad esempio “viaggi e trasferte dipendenti/collaboratori e/o amministratori). Qualora non sia dimostrabile l’inerenza del costo sostenuto, la spesa risulterà indeducibile.

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