Quesiti e approfondimenti

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Base Imponibile IVA relativa a rimborsi spese resi a professionisti – agenti investigativi

L’agente nel caso di specie si configura come un professionista, si applicano pertanto l’art. 5 e l’art. 15 del D.P.R. 633/1972 relativamente alle prestazioni di servizi e alle esclusioni dal computo della base imponibile.

Sono da intendersi sempre inclusi nella base imponibile:

–      i rimborsi spese forfetari non documentati;

–      i rimborsi spese analitici di spese documentate ed intestate al professionista.

Sono invece da escludersi dal computo della base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate” come disciplinato dall’art. 15 n. 3) del D.P.R. 633/1972.

Pertanto, come si desume dalla ulteriore documentazione pervenuta, le spese anticipate indicate in fattura fuori dalla base imponibile non sono ascrivibili a spese documentate ed effettivamente sostenute in nome e per conto della società istante il quesito ma piuttosto a spese analitiche sostenute dall’agente (pedaggi, rimborsi chilometrici, parcheggi).

Va precisato inoltre che tali spese, non essendo sostenute in nome e per conto della società istante il quesito rientrano nella base imponibile IRPEF e saranno da includersi nel calcolo della ritenuta d’acconto e della ritenuta ENASARCO.

Per quanto attiene all’obbligo di versamento della ritenuta relativa alle precedenti fatture, ricade in capo al sostituto d’imposta – in questo caso la società istante il quesito – la determinazione ed il versamento di detta ritenuta a norma dell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973.

Per le fatture già emesse e per le quali è già stata versata una ritenuta inferiore al dovuto si consiglia di ricalcolare e procedere al versamento di quanto dovuto includendo gli importi erroneamente esclusi dalla base imponibile dall’agente mediante la procedura del ravvedimento operoso ex art. 13  D.Lgs. 472/1997 con le relative sanzioni, entro il termine per la presentazione della dichiarazione Mod. 770 relativa all’anno in corso.

Tali importi non trattenuti potranno dunque essere richiesti all’agente che indebitamente li ha percepiti.

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